Preambolo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 2); Vista la direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 , che modifica le direttive 1999/2/CE , 2000/14/CE , 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 , recante «Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti»; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 , recante «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute, delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94
1. All' articolo 17 del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 , il comma 3 e' abrogato.
Articolo 2Modifiche al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
1. 1. Al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 13 e' abrogato; b) all'articolo 15, il comma 9 e' abrogato.
Articolo 3Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.