Preambolo Preamble
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l' art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", secondo cui il Ministro dei trasporti definisce, con proprio decreto, le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 10; Visto lo stesso art. 80, comma 13, che affida al Ministro dei trasporti il compito di dettare disposizioni per la trasmissione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata dalla impresa di autoriparazione, nonche' dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente; Considerata la necessita' di estendere l'attuale sistema di controllo tecnico periodico dei veicoli, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza della circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti, secondo quanto stabilito dal citato art. 80, comma 1; Vsta la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/143/CEE che stabilisce le norme ed i metodi di controllo nonche' le categorie dei veicoli da sottoporre a revisione; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 03176 del 5 ottobre 1994); A D O T T A il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Il controllo tecnico dei veicoli da sottoporre a revisione deve essere effettuato sugli elementi indicati nell' art. 238, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 : "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ".
Articolo 2
1. 1. L'utente, che intenda avvalersi delle imprese di autoriparazione previste dal citato art. 80, comma 8, per l'esecuzione della revisione dei veicoli, deve compilare domanda su apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale modello deve essere numerato progressivamente dall'impresa e preso in carico su un registro, anche questo redatto secondo lo schema indicato dalla predetta Direzione generale e che deve comunque contenere: a) la data di presentazione della domanda; b) la data o le date di esecuzione dei controlli; c) le operazioni effettuate; d) l'esito della revisione e, quando ricorre, i motivi del ripetere; e) la data di consegna dei documenti al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; f) la data di restituzione dei predetti documenti.
Articolo 3
1. La trasmissione della documentazione afferente la revisione effettuata, con l'indicazione dell'esito regolare o ripetere, ed in quest'ultimo caso con l'annotazione dei motivi, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa che affluisce alle entrate dello Stato, deve avvenire entro i tre giorni successivi, non festivi, al completamento delle operazioni di revisione. L'elenco di trasmissione e la certificazione devono essere redatti su appositi modelli conformi agli schemi predisposti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la trasmissione ed il ritiro della documentazione devono essere eseguiti da personale appositamente incaricato dall'impresa che ha eseguito la revisione.