Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare gli articoli 2 e 4; VISTO l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; VISTA la legge 4 agosto 1968, n. 15 ; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998, n. 150/98; ATTESA l'avvenuta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento:
Articolo 1Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Sanita' che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Ministero della Sanita' devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che contengono l'indicazione dell'ufficio competente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Articolo 2Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio dell'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine, per la parte di competenza dell'Amministrazione, decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.
Articolo 3Decorrenza del termine per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente.
2. All'atto della presentazione della domanda rilasciata all'interessato una ricevuta, tranne per le domande inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento per le quali l'avviso costituisce ricevuta.
3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Articolo 4Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. 1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 - che qui si intendono integralmente richiamati - il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o da regolamenti nonche' ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l'ufficio e il soggetto responsabile del procedimento; b) l'oggetto del procedimento; c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono informati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora la comunicazione personale risulti, in tutto o in parte, impossibile o eccessivamente onerosa, nonche' nei casi in cui vi siano esigenze di particolare celerita', il responsabile del procedimento adottera' le forme di pubblicita' piu' idonee.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo a ricevere la comunicazione mediante segnalazione scritta all'ufficio competente. Il responsabile del procedimento e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, gli opportuni chiarimenti adottando le iniziative eventualmente necessarie a consentire la partecipazione del cittadino al procedimento.
Articolo 5Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990 , coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentanti oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Articolo 6Termine finale del procedimento
1. Ove nel procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano coinvolte altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento di competenza di queste ultime, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.
2. Il periodo di tempo necessario alla integrazione di efficacia del provvedimento, derivante dall'esame preventivo da parte di organi di controllo, e' escluso dal computo dei temrini stabiliti dall'Amministrazione e da quello generale di cui all' art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Articolo 7Silenzio assenso e silenzio rifiuto
1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano effetti derivanti dall'inerzia dell'Amministrazione la durata dei procedimenti relativi e' pari a quella stabilita per la formazione del silenzio assenso o del silenzio rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
Articolo 8Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' provvedere prescindendo dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati tale determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non puo' comunque essere superiore a ulteriori centottanta giorni.
2. Ove per disposizioni di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di particolari organi od enti di fa rinvio a quanto stabilito all' art. 17, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , fermo restando che il termine finale non puo' comunque superare ulteriori centottanta giorni.
3. Entro il termine di un anno il Ministero della Sanita' individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando non si sara' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche e ad indicare il nuovo termine finale del procedimento, comunque non oltre centottanta giorni dal termine originario.
Articolo 9Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti
1. Quando l'Amministrazione ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere facoltativo al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa a determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Ogni altra acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, non incide sul termine finale del procedimento.
Articolo 10Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 agosto 1068, n. 15.
Articolo 11Pubblicita'
Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Sanita', puo' essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalita' potranno essere utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
Allegato 1Allegati
ALLEGATI ((IL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2015, N. 24 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEI PRESENTI ALLEGATI))