Preambolo Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla «Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»; Visto l' articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , concernente le modalita' di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c), e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»; Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 , e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita'; Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , non e' stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001; Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ; Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 , che delimita il campo di applicazione della norma alle attivita' di valutazione poste in essere dai Ministeri; Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Funzione dei nuclei di valutazione
1. I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. 2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresi': a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione; b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
Articolo 2Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione
1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.
2. I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.
3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.
4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.
Articolo 3
Criteri di designazione e modalita' di selezione
1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalita' rispondenti alle finalita' previste dall' articolo 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
2. 2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire indipendenza e professionalita', avviene con valutazione comparativa tra esperti in possesso: a) dei requisiti di onorabilita' previsti all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162 ; b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilita' e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche.
3. I Nuclei sono composti da professionalita' interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalita' dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalita' esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che assicurino adeguata pubblicita' delle selezioni e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.
5. Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.
Articolo 4Divieti e cause di decadenza
1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilita' previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente e' tenuto ad aderire. Del medesimo Codice e' data adeguata pubblicita' attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.
Articolo 5Analisi di Impatto della Regolamentazione
1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali e' affidata la titolarita' dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.