Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)
Articolo 11
In vigore · versione del 28 lug 2017
Art. 11. Nomina del segretario e durata dell'incarico 1. Il segretario generale e' nominato e revocato dal consiglio ed e' scelto, con cumulo dell'incarico, tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia in possesso della specifica professionalita' in relazione alle competenze a esso attribuite. La nomina del segretario generale e' effettuata previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e della professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti. 2. L'incarico di segretario generale ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 3. Il segretario generale deve rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.