Preambolo Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi 857 e 858, concernenti, rispettivamente, l'effettuazione di apposite attivita' di verifica in materia di utilizzo da parte di societa', enti, organismi e fondazioni, di contributi di entita' significativa a carico dello Stato e l'estensione alle predette societa', enti, organismi e fondazioni delle misure di contenimento della spesa di cui all' articolo 1, commi 591 , 592 , 593 , 597 , 598 e 599, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , a decorrere dal 1° gennaio 2025; Considerato, in particolare, che il citato comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 demanda l'individuazione dei contributi di entita' significativa, ai fini dell'applicazione della disposizione, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge; Ritenuto di dover, pertanto, procedere all'individuazione dei contributi di entita' significativa e alle relative disposizioni attuative; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Definizione di contributo di entita' significativa
1. 1. Ai fini dell'attuazione e ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si considerano di entita' significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da societa' da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle societa' quotate ai sensi del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente: a) sono destinati alla realizzazione di finalita' o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalita' di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonche' di quelli erogati, oltre che alle predette societa' quotate e loro controllate, agli enti del terzo settore disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , iscritte nella relativa anagrafe, nonche' a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Conseguentemente alle societa', alle organizzazioni e agli enti esclusi ai sensi della presente lettera non si applica l' articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ; b) sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
2. Il presente decreto si applica ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.
3. Resta ferma la possibilita' di rinuncia del contributo da parte dei medesimi beneficiari.
Articolo 2
Attivita' di verifica e obblighi di comunicazione
1. I collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica, delle societa', degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entita' significativa a carico dello Stato, come definito ai sensi dell'articolo 1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilita' ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attivita' di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi e' avvenuto nel rispetto delle finalita' per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo di cui al primo periodo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
2. Ove non gia' esistenti, gli organi di controllo di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
3. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalita' per le quali il contributo e' stato concesso, e' valutata ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualita'.
4. I soggetti erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell'attivita' di ricognizione delle societa', degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore dei quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entita' significativa, come definiti ai sensi dell'articolo 1.
Articolo 3Disposizioni finali
1. Con atto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' per la trasmissione in via telematica della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, e le disposizioni applicative e operative del presente regolamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere annualmente all'aggiornamento delle disposizioni di cui al primo periodo.
2. Il presente regolamento puo' essere periodicamente aggiornato anche sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' degli esiti delle attivita' di ricognizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e' assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 marzo 2026 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 638