Regolamento recante modalita' e criteri di assegnazione del premio al merito denominato «De agri cultura» di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 2024, n. 24. (26G00159)
Articolo 2Destinatari
In vigore · versione del 26 ago 2026
1. Il premio di cui all'articolo 1 e' assegnato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si riferisce il premio, gia' realizzati o in fase di realizzazione, relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.
2. I progetti in fase di realizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, entro il termine perentorio previsto nel bando.