Preambolo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis , istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti; Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale»; Visto l' articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , a norma del quale "A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 »; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2018-2020 riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIAP; SIULP; SAP; SILP CGIL; FEDERAZIONE COISP; per il Corpo di polizia penitenziaria: A.N.F.P.P. DirPolPen; USPP; UILPA PP; CISL FNS; SAPPE; OSAPP. Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Arma dei Carabinieri: SIM CC per il Corpo della Guardia di Finanza: USIF Visti l' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che le ipotesi di accordo sindacale sono state sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017 , 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5 , del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, per il triennio 2018-2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia; Decreta:
Articolo 1Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
Articolo 2Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Polizia di Stato 2018 2019 2020 Dirigente Generale di pubblica sicurezza 97,30 € 468,50 € 630,94 € Dirigente Superiore della Polizia di Stato 92,88 € 447,20 € 602,26 € Primo Dirigente della Polizia di Stato 88,45 € 425,91 € 573,58 € Vice Questore della Polizia di Stato 84,03 € 404,61 € 544,90 € Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 79,61 € 383,32 € 516,22 € Corpo di polizia penitenziaria 2018 2019 2020 Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria 92,88 € 447,20 € 602,26 € Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria 88,45 € 425,91 € 573,58 € Dirigente di Polizia Penitenziaria 84,03 € 404,61 € 544,90 € Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria 79,61 € 383,32 € 516,22 €
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Articolo 3Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020
1. 1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono oggetto di successivo accordo e pari a: a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2021; b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020 e euro 285.562 a decorrere dal 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell' articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Articolo 4Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Articolo 5Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Arma dei carabinieri 2018 2019 2020 Generale di corpo d'armata 101,72 € 489,80 € 659,62 € Generale di divisione 97,30 € 468,50 € 630,94 € Generale di brigata 92,88 € 447,20 € 602,26 € Colonnello 88,45 € 425,91 € 573,58 € Tenente colonnello 84,03 € 404,61 € 544,90 € Maggiore 79,61 € 383,32 € 516,22 € Guardia di finanza 2018 2019 2020 Generale di corpo d'armata 101,72 € 489,80 € 659,62 € Generale di divisione 97,30 € 468,50 € 630,94 € Generale di brigata 92,88 € 447,20 € 602,26 € Colonnello 88,45 € 425,91 € 573,58 € Tenente colonnello 84,03 € 404,61 € 544,90 € Maggiore 79,61 € 383,32 € 516,22 €
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Articolo 6Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020
1. 1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 sono oggetto di successivo accordo e pari a: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2021; b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell' articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Articolo 7Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 8Copertura finanziaria
1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 907.539 per l'anno 2018, euro 4.369.152 per l'anno 2019, euro 6.022.709 per l'anno 2020 si provvede: a) quanto a euro 907.539 per l'anno 2018, euro 1.723.757 per l'anno 2019 e ad euro 2.483.512 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 2.645.395 per l'anno 2019 e ad euro 2.684.483 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 854.714 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.