Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Articolo 1546CODICE CIVILE-art. 1546
In vigore · versione del 10 nov 1944
Art. 1546. (Responsabilita' per debiti ereditari). Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.