Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Articolo 619CODICE CIVILE-art. 619
In vigore · versione del 10 nov 1944
Art. 619. (Nullita'). I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.