Preamble Preamble
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:
Article 1Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , di seguito denominato « legge costituzionale n. 1 del 1963 », e' sostituito dal seguente: «La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Article 2Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Article 3Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Article 4Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L' articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Article 5Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».
Article 6Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All' articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
Article 7Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».
Article 8Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All' articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Article 9Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L' articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Article 10Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Article 11Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. 1. All' articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»; b) il quarto comma e' abrogato.
Article 12Disposizioni transitorie
1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi gia' in carica.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di citta' metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando