Che approva il testo unico delle disposizioni relative ai sopraprofitti di guerra. (016U1568)
Article 20Testo unico-art. 20
In force · version of Dec 6, 1916
Art. 20. Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente allegato. Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro delle finanze MEDA.