Che approva il testo unico delle disposizioni relative ai sopraprofitti di guerra. (016U1568)
Article 2Testo unico-art. 2
In force · version of Dec 6, 1916
Art. 2. Agli effetti del precedente articolo si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914. Le disposizioni del presente allegato si applicano anche nei riguardi di contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.