Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 16Testo Unico-art. 16
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 16. Nei casi di accertamenti gia' definitivi ed iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del presente testo unico, agli eventuali sgravi di imposta e di sovrimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovrimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso. Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovrimposta, rimane prescritto col 31 dicembre 1918.