Che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile. (018U0666)
Article 2Testo unico-art. 2
In force · version of Jun 11, 1918
Art. 2. (Art. 2, 1° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809 e art. 2 , 1 ° e 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 ). Il contributo straordinario e' commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - comprese la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e la tassa sugli automobili per la parte spettante al Comune - per il quale il contribuente e' inscritto nei ruoli messi in riscossione nell'anno in cui il contributo e' deliberato. E' pure compresa nel tributo complessivo, per ciascun contribuente inscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel Comune in detto anno, la somma corrispondente ai 60 centesimi dell'imposta medesima. Non si terra' conto, per l'applicazione del contributo, di quei redditi pei quali l'imposta di ricchezza mobile viene pagata dal debitore del reddito con diritto di rivalsa sul creditore, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico della legge 24 agosto 1877, numero 4021 .