Che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile. (018U0666)
Article 4Testo unico-art. 4
In force · version of Jun 11, 1918
Art. 4. ( Art. 3 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 ). Quando una ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite. Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la ditta ha la sua sede principale, essa puo' chiedere che siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni. Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia, e il ministro delle finanze se i Comuni appartengono a Provincie diverse.