Che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile. (018U0666)
Article 8Testo unico-art. 8
In force · version of Jun 11, 1918
Art. 8. (Art. 2, 2° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , alleg. A; art. 5 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ; art. 6 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 e articolo unico del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, numero 948 ). Sono esenti dal contributo straordinario: 1° i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia; 2° le istituzioni pubbliche di beneficenza; 3° gli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani della guerra; 4° l'Amministrazione dello Stato per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovrimposta nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.