Distribuzione delle quantita' aggiuntive di pomodoro non contrattate, ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85, nella campagna di trasformazione 1987-88.
Article 3
In force · version of Sep 4, 1987
Al fine di realizzare una corretta campagna di trasformazione e' fatto obbligo alle imprese di trasformazione destinatarie dei quantitativi aggiuntivi di cui al precedente art. 1 di contrattare tali quantitativi nell'ambito di quelli ancora disponibili da parte delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 . E' altresi' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle imprese di trasformazione di dichiarare nel contratto che tali quantitativi rientrano nella quota ulteriore assegnata con il presente decreto ministeriale; in caso contrario il contratto sara' considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario. Nell'allegato 2 al presente decreto vengono indicate le associazioni dei produttori ortofrutticoli che hanno gia' impegnato l'intero quantitativo di materia prima loro attribuito dalle unioni. I legali rappresentanti delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che stipulano contratti con le imprese destinatarie di ulteriore attribuzione di materia prima, dovranno dichiarare nel contratto aggiuntivo, che i quantitativi rientrano nell'obiettivo di produzione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 e/o che tali quantitativi sono oggetto di compensazione autorizzata dalle relative unioni. Tale autorizzazione dovra' essere allegata al contratto. Nel caso di superamento dell'obiettivo di produzione od in mancanza della prescritta autorizzazione alla compensazione, il contratto sara' considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario. Per le cooperative di trasformazione e per i quantitativi aggiuntivi assegnati con il presente decreto, e' prioritario l'approvvigionamento di materia prima, con le associazioni dei produttori ortofrutticoli che ne hanno ancora disponibilita', rispetto ai programmi di produzione effettuati dalle unioni di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 . Per gli impegni di conferimento realizzati a norma del regolamento CEE n. 3951/86 e riferiti alla quota storica attribuita con decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 , sono ammesse compensazioni tra i soci, purche' rientranti nei quantitativi complessivi assegnati alle strutture cooperative.