Preamble Preamble
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/109/CEE , che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certif- icate "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 . Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 , recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971 n. 1096 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 3 10 maggio 1982 , n. 517 , che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 . Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre n. 1973, n. 1065, recante il regolmento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , modificato ed integrato con i decreti del presidente della Repubblica 1o ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27 ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto:
Article 1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
Article 2
1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE , gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto.
Article 3
1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto.
2. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le lettere B) , C) e D) del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , risultano cosi' sostituite: "B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera,canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca). C) Sementi certificate di 1a riproduzione (arachidi, lino, canapa monoica, soia e cotone). D) Sementi certificate di 2a riproduzine (arachidi, lino, soia e cotone)".
3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere B) e C) dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , risultano cosi' sostituite: "B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp. C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola".
4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto.
Article 4
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annex IAllegato I
ALLEGATO I SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI CEREALI E SPECIE DI CEREALI, DI FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE SE NON CORRISPONDONO ALLE CATEGORIE "DI BASE (ELITE)" O "CERTIFICATA" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE. 1) CEREALI Avena sativa L. Avena Hordeum vulgare L. Orzo Oryza nativa L. Riso Phalaris cannariensis L. Scagliola Secale cereale L. Segale Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo Sorghum sudanese (Piper) Staff Erba sudanese Triticum aestivum L. emmend Fiori et Paol Frumento tenero Triticum drum Dest. Frumento duro Triticum spelta L. Spelta Zea mays L. (escluso Zea mays convar. microsperma (Koern) et Zea mais convar. saccharata (Koern) Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop-cor) e il mais zuccherino 2) FORAGGERE Brassicampus L. Var. naprobrassica (L.) Peterm Navone Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Cavolo da foraggio Dactylis glomerata L. Erba mazzolina (Dattile) Festuca arundunacea Schereb Festuca arundinacea Festuca pratensis Huds. Festuca dei prati Festuca rubra L. Festuca rossa Lolium multiflorum Lam. Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico) Lolium perenne L. Loglio perenne o loietto inglese Lolium x hybridum Hausskn Loglio ibrido Phalaris acquatica L. Erba di Harding, Phalaris Phleum pralense L. Ficolo (coda di topo) Medicago sativa L. Erba medica Medicago x varia Martyn Medica varia, medica variegata Pisum sativum (partim) Pisello da foraggio Poa pratensis L. Fienarola dei prati Raphanaus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg Rafano oleifero Trifolium repens L. Trifoglio bianco, olandese oladino Trifolium pratense L. Trifoglio pratense Agrostis canina L. Agrostide canina (a partire dal 1° luglio 1989) Agrostis gigantea Roth Agrostide gigantea o bianca (a partire dal 1° luglio 1989) Agrostis stolinifera L. Agrostide stolonifera (a partire dal 1° luglio 1989) Agrostis tenuis Sibth. Agrostide tenue (a partire dal 1° luglio 1989) Alopecursus pratensis L. Coda di volpe a partire dal 1° luglio 1989) Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.ex L. et K. Presl. Avena altissima (a partire dal 1° luglio 1989) Cynodon dactylon (L.) Pers Erba capriola Festuca ovina L. Festuca ovina L. (a partire dal 1° luglio 1991) Phelum bertolini DC Fleolo bulboso ( a partire dal 1° luglio 1989) Poa nemoralis L. Poa dei boschi (a partire dal 1° luglio 1989) Poa plalustris L. Finerola delle paludi ( a par tire dal 1° luglio 1989) Poa trivialis L. Poa comune (a partire dal 1° luglio 1989) Trisetum flacenscens (L.) Beauv. Avena bionda (a partire dal 1° luglio 1989) Lotus corniculatus L. Ginestrino (a partire dal 1° luglio 1989) Lupinus albus L. Lupino azzurro (a partire dal 1° luglio 1989) Lupinus angustifolium L. Lupino bianco (a partire dal 1° luglio 1989) Lupinus luteus L. Lupinus giallo (a partire dal 1° luglio 1989) Medicago lupolina L. Lupolina (a partire dal 1° luglio 1989) Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido ( a partiredal 1° luglio 1989) Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato (a parti re dal 1° luglio 1991) Trifolium resupinatum L. Trifolgio persinao (a partiredal 1° luglio 1991) Vicia faba L. (partim) Favino, favetta Vicia sativa L. Veccia comune (a partire dal 1° luglio 1991) Vicia villosa Roth Veccia vellutata o di Narbonne a partire dal 1° luglio 1991) 3) OLEAGINOSE E DA FIBRA Brassica juncea L. Czern. et Cross in Czern. Senape bruna (a partire dal 1° luglio 1989) Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Colza Brassica rapa L. (Partim) Ravizzone Cannabis sativa L. Canapa Carthamus tinctorius L. Cartamo Carum carvi L. Cumino (Anice dei Vosgi) Glicine max (L.) Merr. Soia Grossipium spp. Cotone Helianthus annus L. Girasole Linum usiliatissimum L. (partim) Lino oleaginoso Papapver somniferum L. Papavero Sinapis alba L. Senape bianca (a partire dal 1° luglio 1991) Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA
Annex IIAllegato II
ALLEGATO II SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI PIANTE FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE ANCHE SE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA "COMMERCIALE" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE. 1) FORAGGERE a) Graminacee Agrostis canina L. Agrostide canina (fino al 30 giugno 1989) Agrostis gigantea Roth Agrostide gigantea o bianca (fino al 30 giugno 1989) Agrostis stolonifera L. Agrostis stolonifera (fino al 30 giugno 1989) Agrostis tenuis Sibth Agrostide tenue (fino al 30 giugno 1989) Alopecurus pratensis L. Coda di volpe (fino al 30 giugno 1989) Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.ex j.et k Presl. Avena altissima (fino al 30 giugno 1989) Festuca ovina L. Festuca ovina (fino al 30 giugno 1989) Phleum bertolonii DC Fleolo bulboso (fino al 30 giugno 1989) Poa annua L. Poa annua (fino al 30 giugno 1989) Poa nemoralis L. Poa dei boschi (fino al 30 giugno 1989) Poa palustris L. Fienarola delle paludi (fino al 30 giugno 1989) Poa trivalis L. Poa comune (fino al 30 giugno 1989) Trisetum flavescens (L.) Beauv. Avena bionda (fino al 30 giugno 1989) b) Leguminose Hedisarium coronarium L. Sulla Lotus corniculatus L. Ginestrino (fino al 30 giugno 1989) Lupinus albus L. Lupino bianco (fino al 30 giugno 1989) Lupinus angustifolium L. Lupino azzurro (fino al 30 giugno 1989) Lupinus luteus L. Lupino giallo (fino al 30 giugno 1989) Medicago lupolina L. Lupolina (fino al 30 giugno 1989) Onobrychis vicifolia Scop. Lupinella Trifolium alexandrinum L. Trifoglio alessandrino Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido (fino al 30 giugno 1989) Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato (fino al 30 giugno 1991) Trifolium resupinatum L. Trifoglio persiano (fino al 30 giugno 1991) Trigonella foenum graecum L. Fieno greco Vicia pannonica Crantz. Veccia pannonica Vicia sativa L. Veccia comune (fino al 30 giugno 1991) Vicia villosa Roth Veccia vellutata o di Narbone (fino al 30 giugno 1991) 2) OLEAGINOSE E DA FIBRA Arachis hipogaea L. Arachide Brassica juncea L. Czern.et Cross. in Czern. Senape bruna (fino al 30 giugno 1989) Brassica - nigra (L.) W. Koch Senape nera Sinapis alba L. Senape bianca (fino al 30 giugno 1991) Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA
Annex IIIAllegato III
ALLEGATO III ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORITICOLE PER LE QUALI S'ISTITUZINE DEI "REGISTRI DI VARIETA'" E' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 20 APRILE 976, N. 195 Allium cepa L. Cipolla Allium porrum L. Porro Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio Apium graveolens L. Sedano Asparagus officinalis L. Asparago Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Bietola da coste Beta vulagris L. var. esculenta L. Bietola da orto Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L. Cavolo laciniato Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis Cavolfiore Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck Cavolo broccolo Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. Cavolo di Bruxelles Brassica oleracea L. var. bullata DC. er var. sabauda l. Cavolo verza Brassica oleracea L. var. capitata DC. L. f. alba DC. Cavolo cappuccino bianco Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell Cavolo cappuccino rosso Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Cavolo rapa Brassica oleracea L. var. rapa (L.) Thell Rapa primaverile Rapa autunnale Capsicum annuum L. Peperone Cichorium endivia L. Indivia riccia e scarola Cichorium intybus L. var foliosum Bisch. Cicoria Citrullus lanatus (Thunb.) Matum ed Nakai Anguria, cocomero Cucumis melo L. Melone Cucumis sativus L. Cetriolo-cetriolino Cucurbita maxima Duchesne Zucca (a partire dal 1° luglio 1987) Cucurbita pepo L. Zucchino Cynara cardunculus L. Cardo (a partire dal 1° luglio 1987) Daucus carota L. Carota Feoniculum vulgare P Mill. Finocchio Lactuca sativa L. Lattuga Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell Pomodoro Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill Prezzemolo Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L. Fagiolo Pisum sativum L. (partim) Pisello (ad eccezione del pisello da foraggio) Raphanus sativus L. Ravanello Scorzonera hispanica L. Scorzonera Solanum melongena L. Melanzana Spinacia oleracea L. Spinacio Valerianella locusta (L.) Laterr. Valerianella Vicia faba L. (partim) Fava da orto Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA
Annex IVAllegato IV
ALLEGATO IV ELENCO DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI 2, 4, 5, 6 E 7 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 OTTOBRE 1973, N. 1065 Allegato 2 "Peso dei lotti e dei campioni". Sono aggiunte le seguenti righe da inserire dopo quelle relative alle specie di seguito indicate: alla lettera A) Cereali: 1 2 3 4 Sorghum spp. 10 1000 900 dopo quella relativa alla specie "Oryza sativa"; alla lettera B) Foraggere: 1 2 3 4 Cunodon dactylon 10 50 5 Phalaris aquatica L. 10 100 50 dopo rispettivamente, quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x Hybridum"; alla lettera E) Oleaginose e da fibra: 1 2 3 4 Carthamus tinctorius 10 900 900 dopo quella relativa alla specie "Cannabis sativa"; alla lettera F) Piante ortive: "Cucurbita maxima gr 250" "Cynara cardunculus gr 50" dopo rispettivamente quelle relative alla specie "Cocumis sativus" e "Cucurbita pepo". Allegato 4 "Piccoli imballaggi", sezione 2, "Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore" alla lettera A) Ortive, e' inserito il termine "le zucche" dopo il termine "le angurie". Allegato 5 "Contrassegni degli imballaggi" parte I, "Cartellini ufficiali", lettera A) "Cereali": lettera a) "per le sementi di base e le sementi certificate": al punto 5 sono aggiunte le parole " e di sorgo spp". Allegato 6 "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" parte I "Sementi erbacee di pieno campo", lettera B "Cereali": al primo comma del punto 1, primo e secondo periodo, il termine "Sorghum spp" e' inserito ogni volta prima del termine "Zea mays"; alla tavola A del punto 2 e' aggiunta la riga seguente, da inserire prima di quella relativa alla specie "Zea mays". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sorghum spp. 80 98 0 lettera C) Foraggere: alla tavola A, punto 2, della sezione I (Sementi certificate" sono aggiunte le seguenti righe, da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x hybridum": 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cynodon dactylon 70(a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(i)(k) 2 Phalaris aquatica 75(a) 96 1,5 1,0 0,3 0 0(j)(k) 20 alla tavola A, punto 2, della sezione II "Sementi di base" sono aggiunte le righe seguenti da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x hybridum": 1 2 3 4 5 6 7 8 Cynodon dactylon 0,3 20(a) 1 1 1 (j) Phalaris aquatica 0,3 20 5 5 5 (j) lettera D) Oleaginose e da fibra: alla tavola A, punto 2, della sezione I "Sementi di base e cer- tificate" e' aggiunta la riga seguente, da inserire dopo quella relativa alla specie "Cannabis sativa": 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carthamus tinctorius 75 98 5 0 0(c) (e) Parte II "Colture erbacee ortive ornamentali e da fiore" lettera A) Ortive: alla tavola A, punto 2, della sezione I "sementi di base, certif- icate e standards" sono aggiunte se seguenti righe da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Cucumis sativus" e "Cucurbita pepo": Cucurbita maxima 80 98 0,1 Cynara cardunculus 65 98 0,5 All'allegato 7 "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione", lettera A) Cereali: al punto 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e in particolare nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum alepense"; alla tabella dello stesso punto 2, e' aggiunta la seguente riga da inserire prima di quella relativa alla specie "Zea mays": Sorghum spp 300 m al punto 3, primo, secondo e terzo comma, il termine "Sorghum spp" e' inserito ogni volta prima del termine "Zea mays"; al terzo comma dello stesso punto 3 prima della lettera B e' inserita la seguente lettera: A-bis Sorghum spp: a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibiliu come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) alla fioritura: 0,1%; ii) alla maturazione: 0,1%; bb) per la produzione di sementi certificate: i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%; ii) piante della componente femminile: alla fioritura: 0,3%; alla maturazione: 0,1%; b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti: aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita' sufficiente di polline quando le piante della componente femminile preesentano stigmi ricettivi; bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettive, la percentualedi piante di detta componente che hanno disseminato o disseminato polline non deve superare lo 0,1%; al settimo comma dello stesso punto 3 le parole "Sorghum spp e" sono inserite prima del termine "Zea mays"; all'ottavo comma dello stesso punto 3 le parole "Sorghum spp o di" sono inserite prima del temine "Zea mays". Lettera E) Oleaginose e da fibra: alla tabella del punto 2 il termine "Carthamus tinctorius" e' inserito dopo il termine "Cannabis sativa diversa da canapa monoica"; al secondo comma del punto 3 il termine "Carthamus tinctorius" e' inserito dopo il termine "Cannabis sativ". Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA
Article 1
ALLEGATO V DIRETTTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (86/109/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di painte foraggere modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1060, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra modificarta da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione in particlare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere; considerando che la direttiva 69/208/CEE autorizza la comercializzazione di sementi di base, sementi certifiate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra; considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, di ciascuna delle suddette direttive autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione dell esemneti che non siano ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate"; considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili,si e' accertato che gli stati membri saranno in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie a decorrere da 1 luglio 1987 per alcune specie, dal 1 luglio 1989 per altre e dal 1 luglio 1991 per ulteriori specie; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ARICOLO 1 1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1 luglio 1987, le sementi di: - Vicia faba L. (partim) - Favetta - Papaver somniferum L. - Papavero potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialamente certificate "sementi di base" o "sementi certificate". 2. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1 luglio 1987, le sementi di: - Glycine max (L.) Merr. - Soia - Linum usitatissumum L. - Lino oleaginoso potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" "sementi certificate di prima riproduzine" o "sementi certificate di seconda riproduzione".
Article 2
Articolo 2 Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1 luglio 1989, le sementi di: - Agrostis canina L. - Agrostide canica - Agrostis gigantea Roth - Agrostide bianca - Agrostis stolonifera L. - Agrostolonifera - Agrostis tenuis Sibth - Agrostide tenue - Alopecurus pratensisi L. - Coda di volpe - Arrthenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. - Avena altissima - Phleum bertolonii DC. - Fleolo bulboso - Poa nemoralis L. - Poa dei boschi - Poa palustris L. - Fienarola delle paludi - Poa triviali L. - Poa comune - Trisetum flavescens (L.) Beauv. - Avena bionda - Lotus corniculatus L. - Ginestrino - Lupinus albus L. - Lupino bianco - Lupinus angustifolius L. - Lupino azzurro - Lupinus luteus L. - Lupino giallo - Medicago lumulina L. - Lupolino - Trifolium hybridum L. - Trifoglio ibrido - Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. - Senape bruna potranno essere commercializzate soltanto deopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".
Article 3
Articolo 3 Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1 luglio 1991, le sementi di: - Festuca ovina L. - Festuca ovina - Trifolium incarnatum L. - Trifoglio incarnato - Trifolium resupinatum L. - Trifoglio persico - Vicia sativa L. - Veccia comune - Vicia villosa Roth - Veccia vellutata, veccia di Narbonne - Sinapis alba L. - Senape bianca potranno essere commercializzate soltanto depo essre state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".
Article 4
Articolo 4 Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre - il 1 luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1, - il 1 luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2 e - il 1 luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 3. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Article 5
Articolo 5 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
Article 1
ALLEGATO VI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (86/155/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il Consiglio ha istituito, con varie direttive, un regime applicabile alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione; considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, un regime di transizione applicabile a questo settore e' stato definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che, per quanto riguarda la Spagna, conformemente agli orientamenti emersi nel corso dei negoziatidi adesione, devono essere apportati adeguamenti alle direttive seguenti: - direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 66/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltipolicazione vegetativa della vite, modificata da ultimo regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 70/4 z57/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle vaireta' delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 703458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, modificata da ultimo dal regoalmento (CEE) n. 3768/85; considerando che l'erba capriola, l'erba di Harding (Phalaris), il sorgo, l'erba sudanense, il cartamo, la zucca e il cardo sono specie importanti per la produzione agricola od orticola nella Comunita' ampliata e devono pertanto essere inseriti nella sfera d'applicazione delle direttive precitate; considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per predisporre un sistema di certificazione varietale obbligatoria delle sementi di erba medica, di cavolo da foraggio e di rafano da foraggio, esso deve essere autorizzato a differire, con riguardo alle predette sementi l'applicazione delle disposizioni della direttiva 66/401/CEE che limitano la commercializzazione alle sole sementi certificate ufficalmente come "sementi di base" o "sementi certificate"; considerando che la domanda di semi di cotone nella Comunita' ampliata e' tale da giustificare una modifica della direttiva 69/208/CEE che permetta la commercializzazione di semi di cotone certificati di seconda riproduzione; considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per adeguare la propria produzione e commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione alle esigenze del catalogo delle varieta' compilato ai sensi della normativa comunitaria, e' opportuno autorizzarlo a differire, totalmente o limitatamente a talune specie, l'applicazione di deter- minate disposizioni concernenti il catalogo nazionale delle varieta' di vite, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e il catalogo comune delle varieta' delle specie di ortaggi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ARTICOLO 1 La direttiva 66/401/CEE e' modificata come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, letter A), punto a): - i termini "Cynodon dactylon (L.) Pers. Erba capriola" sono aggiunti dopo i termini "Arthenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e K. Prsl.; Avena altissima - i termini "Phalaris aquatica L. Erba di Harding, Phalaris" sono aggiunti dopo i termini "Lolium x hybridum Hausskn. Loglio inglese ibrido"; 2) all'articolo 3 e' inserito il seguente paragrafo: "1 bis. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Sagna puo' essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al pargrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica olearacea convar acephala e Raphanus sativus."; 3) nell'allegato Ii, parte I, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe "Arthenatherum" e "Lolium x hybridum"; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "Cy- no- don da- cty- lon 70(a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2" e "Pha- la- ris a- qua- ti- ca L. 75(a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 20" 4) nell'allegato II, parte II, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe "Arrhenatherum elatius" e "Lolium x hybridum": 1 2 3 4 5 6 7 8 "Cynodon dactylon 0,3 20(a) 1 1 1 (j)" e "Phalaris aquatica L. 0,3 20 5 5 5 (j)" 5) nell'allegato III, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe "Arrhenatherum elatius" e "Lolium x hybridum": 1 2 3 4 "Cynodon dactylion 10 50 5" e "Phalaris aquatica L. 10 100 50"
Article 2
Articolo 2 La direttiva 66/402/CEE e' modificata come segue: 1. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini "Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba sudanense" sono inseriti dopo i termini "Secale cereale L. Segale"; 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B), i termini " e Sorghum spp." sono inseriti dopo il termine "granturco"; 3) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), i termini " e Sorghum spp." sono inseriti dopo il termine "granturco"; 4) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera E), i termini " e Sorghum spp." sono inseriti dopo il termine "scagliola"; 5) nell'allegato I, paragrafo 2, prima della tabella e' aggiunto il testo seguente: "e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum halepense"; 6) nell'allegato I, paragrafo 2, il testo seguente e' inserito prima della riga "Zea mays": "Sorghum spp. 300 m"; 7) nell'allegato I, paragrafo 3, promo, secondo e terzo comma, i termini "Sorghum spp" sono inseriti ogni volta prima dei termini "Zea mays"; 8) nell'allegato I, paragrafo 3, terzo comma, e' aggiunto il testo seguente: "C. Sorghum spp. a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) alla fioritura: 0,1% ii) alla fioritura: 0,1% bb) per la produzione di sementi certificate: i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: o,1% ii) piante della componente femminile: - alla fioritura: 0,3% - alla maturazione: 0,1% b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte se norme o le condizioni seguenti: aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita' sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi; bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%"; 9) nell'allegato I, paragrafo 5, lettera B), punto b), i termini "Sorghm spp. e " sono inseriti ogni volta prima dei termini "Zea mays"; 10) nell'allegato II, paragrafo 1, prima e seconda frase, i termini "Sorghum spp. e" sono inseriti ogni volta prima dei termini "Zea mays"; 11) nell'allegato II, paragrafo 1, lettera B), i termini "Sorghum spp. e " sono inseriti prima dei termini "Zea mays"; 12) nell'allegato II, paragrafo 2, lettera A), il testo seguente e' inserito dopo la riga "Secale cereale": 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Sorghum spp. 80 98 0" 13) nell'allegato III, il testo seguente e' inserito dopo la riga "Oryza sativ": 1 2 3 4 "Sorghum spp. 10 1000 900" 14) nell'allegato IV, lettera A), punto a) 5, sono aggiunte le parole "e Sorghum spp."; 15) nell'allegato IV, lettera A), punto a) 9, i termini "di granturco" sono soppressi.
Article 3
Articolo 3 Al' articolo 5 della direttiva 68/193/CEE e' aggiunta la seguente frase: "Per quanto riguarda la Spagna, la data dicembre 1971 di cui sopra e' sostituita dalla data 28 febbraio 1986".
Article 4
Articolo 4 La direttiva 693208/CEE e' modificata come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini "Carthamus tinctorius L. Cartamo" sono inseriti dopo i termini "Cannabis sativa L. Canapa"; 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C), Il termine "cartamo" e' inserito dopo i termini "canapa dioica"; 3) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C), il termine "cotone" e' soppresso; 4) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), Il termine "cotone7 e' inserito dopo il termine "soia"; 5) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E), Il termine "cotone7 e' inserito dopo il termine "soia"; 6) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini "Carthamus tinctorius L. "sono inseriti dopo i termini "Cannabis sativa L."; 7) nell'allegato I, punto 2, colonna 1 della tabella, i termini "Crthamus tinctorius" sono inseriti dopo i termini "Cannabis sativa diversa dalla canapa monoica"; 8) nell'allegato I, punto 3, i termini "Carthamus tinctorius" sono inseriti dopo i termini "Cannabis sativa"; 9) nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), la riga seguente e' inserita dopo la riga "Cannabis sativa"; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Carthamus tinctorius 75 98 - 5 0 0(c) (e)" 10) nell'allegato III, la riga seguente e' inserita dopo la riga "Cannabis sativa": 1 2 3 4 "Carthamus tinctorius 10 900 900"
Article 5
Articolo 5 La direttiva 70/457/CEE e' modificata come segue: 1) all'articolo 3, paragrafo 3, e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto rigurda la Spagna, le date 1 luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1 marzo 1986 e 31 dicembre 1990, relativamente alle specie seguenti: Agrostis stolonifera Agrostis tenuis Phleum pratense Poa pratensis Hedysarum coronarium Lotus corniculatus Lupinus angustifolium Lupinus luteus Onobrychis viciifolia Trifolium alexandrinum Trifolium prse Vicia villosa Brassica napus var. napobrassica Brassica oleracea convar. acephala Raphanus sativus ssp. oleifera e Arachis hypogaea"; 2) all'articolo 15, paragrafo 1, e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, la data 1 luglio 1972 di cui alla prima frase e' sostituita dalla data 1 marzo 1986, relativamente alle varieta' diverse da quelle figuranti ufficialmente nel catalogo di detto stato membro al 1 marzo 1986 e figuranti altresi', alla stessa data, nel catalogo di uno o piu' stati membri della comunita' a dieci, fatte salve le disposizioni particolari applicabili a talune specie menzionate nel paragrafo 5, seconda e terza frase."; 3) all'articolo 16 e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, la data 1 luglio 1972 di cui al primo capoverso e' sostituita dalla data 1 marzo 1986"; 4) all'articolo 17 e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, la data 1 luglio 1972 di cui al primo capoverso e' sostituita dalla data 1 marzo 1986".
Article 6
Articolo 6 La direttiva 703458/CEE e' modificata come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini "Cucurbita maxima Duchesne Zucca" sono inseriti dopo i termini "Cucumis sativus L. Cetriolo" e i termini "Cynara cardunculus L. Cardo" sono inseriti dopo i termini "Cucurbita pelo L. Zucchino"; 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera F), punto b), il termine "zucca" e' aggiunto dopo il termine "cocomero"; 3) all'articolo 9, paragrafo 1, e' inserita l afrse seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, le date 1 luglio 1972 e 30 giugno 1975 di cui alla prima frse sono sostituite rispettivamente dalle date 1 marzo 1986 e 31 dicembre 1988, relativamente alle specie seguenti: Apium graveolens Beta vulagris var. esculenta Brassica oleracea Cichorium endivia Cucurbita pepo Petroselinum crispum Phascolus coccineus Raphanus sativus Scorzonera hispanica"; 4) all'articolo 9, paragrafo 2 e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, le date 1 luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1 marzo 1986 e 31 dicembre 1993, relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frase"; 5) all'articolo 9, paragrafo 3 e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, le date 30 giugno 1975 e 1 luglio 1972 di cui sopra sono sostituite rispettivamente dalle date 31 dicembre 1988 e 1 marzo 1986, relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frse."; 6) all'articolo 12, paragrafo 1 e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, la data 1 luglio 1970 di cui alla seconda frase e' sostituita dalla data 1 marzo 1986"; 7) all'articolo 16, paragrafo 4, e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna, la data 1 luglio 1972 di cui alla prima frase e' sostituita dalla data 1 marzo 1986"; 8) all'articolo 26, paragrafo 2, e' aggiunta la frase seguente: "Per quanto riguarda la Spagna la data 1 luglio 1970 di cui alla prima frase e' sostituita dalla data 1 marzo 1986"; 9) nell'allegato II, paragrafo 3, lettera a), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe "Cucumis sativus" e "Cucurbita pepo": "Cucurbita maxima 98 0,1 80" e "Cynara cardunculus 96 0,5 65" 10) nell'allegato II, paragrafo 2, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe "Cucumis sativus" e "Cucurbita pepo": "Cucurbita maxima 250" e "Cynara cardunculus 50"
Article 7
Articolo 7 Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi: - all'articolo 1, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 3, 4 e 5 e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1 marzo 1986, - alle altre disposizioni della direttiva al piu' tardi il 1 luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Article 8
Articolo 8 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addi' 22 aprile 1986 Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK