Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 agosto 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 1986, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979; Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88 del 1 giugno 1988; Considerata la necessita' di adeguare la normativa nazionale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria: Decreta:
Article 1
Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' sostituito dal seguente testo: "Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamento' possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture: con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere'; con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino'". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Article 2
Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' aggiunta la seguente frase: "La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata".
Article 3
Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformita' dell'art. 4, par. 1 del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare gli imballaggi gia' stampati sui quali figura l'indicazione della precedente percentuale minima obbligatoria di latte scremato in polvere incorporata fino ad esaurimento degli stock di tali imballaggi, purche' indichino la nuova percentuale minima obbligatoria del latte scremato in polvere contenuto nel mangime attraverso un timbro apposto o etichetta incollata sull'imballaggio, fermo restando l'obbligo di indicare sul cartellino quanto prescritto all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 4 agosto 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI