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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595 , di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' alla relativa pubblicita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987 , relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva; EMANA il seguente decreto:
Article 1
1. Il titolo alcolometrico volumico e' espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che puo' comprendere solo un decimale. Puo' essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
2. Il titolo alcolometrico e' fissato a 20 C.
Article 2
1. 1. Le tolleranze in piu' e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico ed espresse in valori assoluti sono le seguenti: a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol nonche' per le bevande della voce 22.07 B II della tariffa doganale comune ricavate dall'uva; b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5% vol, per le bevande della voce 22.07 B I della tariffa doganale comune ricavate dall'uva, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, nonche' per le bevande a base di miele fermentato; c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione; d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).
2. Le tolleranze di cui al precedente comma si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.
Article 3
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vini di cui alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.
Article 4
1. Il commercio delle bevande alcoliche non conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentito fino al 1 maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima di tale data, fino all'esaurimento delle scorte.
Article 5
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.