Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visti gli articoli 43, 44, 49 e 51 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ; Visto l' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina; Visto l' art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 , concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 71/118 , n. 75/431 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonche' della direttiva CEE n. 77/2 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973) come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 del Ministero dei trasporti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984, n. 71) concernente i mezzi di trasporto delle derrate alimentati deperibili in regime di temperatura controllata; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto necessario, ai fini della profilassi indiretta delle infezioni e delle tossinfezioni di origine alimentare, fissare anche i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari dei contenitori di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , per il trasporto a breve distanza di quantita' limitate di carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina, in regime di temperatura controllata; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento:
Article 1
1. I contenitori di cui all' art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi prescritti dal presente regolamento.
Article 2
1. I materiali usati per la costruzione del rivestimento interno dei contenitori di cui all'art. 1, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , comprovati dalle certificazioni relative all'esecuzione delle prove di cessione prescritte dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987.
2. Ai fini igienico-sanitari il rivestimento interno di cui al comma 1 deve essere costituito da materiale liscio, impermeabile, chiaro, facilmente lavabile e disinfettabile, con angoli e spigoli realizzati in modo tale da consentirne un'agevole pulizia.
3. I contenitori di cui al comma 1 devono essere muniti, all'interno, di griglia asportabile, distaccata dal fondo, per la raccolta di eventuali liquidi.
4. Il rivestimento esterno deve essere in lamiera metallica di spessore non inferiore ad 1 mm.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono richiesti anche per i coperchi di chiusura.
Article 3
1. 1. Ai fini del mantenimento delle condizioni di temperatura prescritte ai sensi dell' art. 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , i contenitori di cui all'art. 1 devono possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive: a) fra il rivestimento esterno e quello interno deve trovarsi materiale per coibentazione dello spessore minimo di 60 mm, avente un coefficiente di conducibilita' termica non superiore a 0,032 W/mK. Tale valore deve essere dedotto dalla tabella UNI 7357/74 con relativi aggiornamenti UNI FA 83 ed UNI FA 101, tenuto conto dei criteri correttivi, ovvero deve essere certificato da un laboratorio statale o da un laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche o dall'istituto sperimentale dell'Ente ferrovie dello Stato; b) sulla parte esterna deve essere applicata una placca o contrassegno di identificazione, inamovibile, riportante le seguenti indicazioni: 1) contenitore per trasporto di carni fresche di volatili, di conigli allevati, di selvaggina; 2) tempo massimo di trasporto: 4 ore; 3) estremi dell'impresa costruttrice; 4) numero del contenitore e data di costruzione; 5) estremi dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4; c) coperchio indeformabile munito di relativa guarnizione avente caratteristiche uguali a quelle del corpo del contenitore, atto a consentire una chiusura ermetica del tipo a tappo, assicurata da moschettone o da altro adeguato dispositivo metallico.
2. I contenitori di cui al comma 1 devono avere dimensioni interne non superiori a cm 90 x 70 x 40, ovvero volumi non superiori a quelli corrispondenti a tali dimensioni.
Article 4
1. I contenitori di cui all'art. 1 utilizzabili nell'ambito comunale, da parte degli esercizi di vendita di sole carni di volatili, conigli allevati e selvaggina, e degli esercizi di somministrazione di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, eventualmente sul prototipo, da parte dell'autorita' di cui all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , che la rilascia secondo le modalita' di cui all'art. 45 dello stesso decreto.
2. La competenza territoriale, in caso di autorizzazione sul prototipo, e' determinata in relazione alla sede legale dell'impresa costruttrice.
3. 3. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) il numero di identificazione del contenitore e la relativa data di costruzione; c) il tipo del contenitore - rettangolare, cilindrico, etc. -; d) le dimensioni esterne ed il sistema di chiusura; e) le caratteristiche tecnico-costruttive concernenti i materiali impiegati, ivi compreso quello isolante, con specifico riferimento allo spessore minimo ed al relativo coefficiente di trasmissione termica dedotto ovvero certificato secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 1, lettera a); f) una dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante che i materiali impiegati destinati a venire a contatto con le carni fresche trasportate sono conformi ai requisiti di legge.
4. Il conducente o responsabile del mezzo di trasporto deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale ed in copia autenticata, l'autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' la bolla di accompagnamento che deve riportare l'ora del carico.
5. Durante il trasporto i contenitori possono essere aperti solamente in caso di vigilanza.
6. Il proprietario del contenitore e' tenuto a mantenere le condizioni di idoneita' igienica ed a sospendere l'utilizzazione in caso di inidoneita' funzionale.
7. I contenitori di cui all'art. 1 devono essere sottoposti ad un controllo tecnico almeno ogni 5 anni dalla data di autorizzazione, da effettuarsi a cura dell'autorita' di cui al comma 1, che rilascia una certificazione di eseguito controllo, con l'indicazione dell'eventuale piu' breve termine di validita'. Tale certificazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
Article 5
1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Tuttavia i contenitori gia' autorizzati dalle competenti autorita' sanitarie regionali per il trasporto di volatili, conigli allevati e selvaggina, aventi caratteristiche difformi da quelle previste nei precedenti articoli, possono essere utilizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.