Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 , concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visti gli articoli 7 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrati dall' art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 , concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle informazioni relative alle ditte iscritte nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unita' locali; Visto l' art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , concernente la legge-quadro per l'artigianato; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 , come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 49 , e successive modificazioni, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria; Visto l' art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 ; Ritenuto necessario che per il completamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria ai fini del potenziamento delle attivita' dell'anagrafe tributaria, le camere di commercio comunichino all'amministrazione medesima le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri; Ritenuta altresi' la necessita' di acquisire elementi per inviare ai comuni i dati identificativi dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1989; Decreta: E' approvato il seguente regolamento concernente modalita' e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte:
Article 1Comunicazioni delle camere di commercio all'anagrafe tributaria
1. 1. I dati e le notizie contenuti nelle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione ai registri delle ditte tenuti dalle camere di commercio, che devono essere comunicati all'anagrafe tributaria ai sensi degli articoli 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, sono i seguenti: a) codice fiscale e dati anagrafici del soggetto; b) capitale sociale; c) estremi di iscrizione nel registro delle ditte e nel registro delle imprese; d) sedi delle unita' locali; e) attivita' svolte in ciascuna unita' locale; f) componenti degli organi sociali.
2. I dati di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 saranno comunicati successivamente dal Ministero delle finanze ai comuni per l'esecuzione dei controlli previsti dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
Article 2Modalita' e termini delle comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui all'art. 1 devono essere effettuate su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche definite in apposita circolare della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno.
2. I supporti magnetici di cui al comma precedente devono essere inviati al centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 00143 Roma. Le consegne, per le camere di commercio che si avvalgono di aziende per la gestione del registro delle ditte mediante sistemi informatici, possono essere effettuate direttamente da tali aziende, previo accordo con il citato centro informativo.
3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari segnalera' alle camere di commercio interessate ed alle eventuali aziende incaricate della predisposizione dei supporti magnetici relativi alla fornitura, le eventuali anomalie e difformita' rilevate in sede di elaborazione delle comunicazioni ricevute.
4. Le comunicazioni di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, come integrato dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , relativamente ai dati di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto, per i soggetti iscritti al 1 gennaio 1989 nonche' per le iscrizioni e cessazioni effettuate entro il mese di settembre 1989 possono essere inviate in piu' forniture. I dati e le notizie di cui alle lettere b), c) ed f) dello stesso art. 1 verranno forniti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le comunicazioni mensili di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , come modificato, da ultimo, dalla citata legge n. 144 del 1989 , debbono essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento; le comunicazioni relative al mese di gennaio di ogni anno devono essere effettuate entro il successivo 15 marzo. Le comunicazioni mensili riferite alle iscrizioni e cessazioni effettuate nell'ultimo trimestre 1989 devono essere inviate entro il 15 marzo 1990.
Article 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.