Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 417 , concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente le modificazioni al regime fiscale degli oli di semi; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 10 del predetto decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del giorno 16 novembre 1989; Vista la nota n. 4730 con la quale viene comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento concernente la modifica del citato art. 10; E M A N A il seguente regolamento:
Article 1
L'art. 10 del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e' sostituito dal seguente: "1. I semi oleosi nonche' i panelli e le farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dall'estero, non sono soggetti, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile. 2. L'esenzione e' subordinata alla presentazione alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, di apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio attestante l'attivita' svolta dall'importatore. 3. Se l'importatore e' un istituto zootecnico od un allevatore di bestiame, singolo od associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure, se trattasi di organismo a carattere nazionale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. Il trasporto, dalla dogana alle rispettive destinazioni, dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di estrazione dei semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dall'estero e destinati ad uso diverso dalla disoleazione, e' soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento. 5. L'importazione dei prodotti di cui al precedente comma e' obbligato a presentare, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino della bolletta di accompagnamento al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale provvedera' al successivo inoltro del riscontrino stesso alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19; l'importatore deve, altresi', riportare in un apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i quantitativi del prodotto importato e degli estremi della relativa bolletta di accompagnamento. 6. E' obbligato alla tenuta del registro anche l'importatore non utilizzatore il quale deve riportare sul predetto registro, i quantitativi del prodotto importato, le partite spedite ed i nominativi degli acquirenti del prodotto, ed inoltre deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino delle bollette di accompagnamento unitamente ad un elenco delle partite spedite con i nominativi dei destinatari del prodotto. Il predetto ufficio tecnico provvedera' al successivo inoltro del riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19, e provvedera' altresi' a segnalare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, le partite di prodotto inviate ai suddetti destinatari. 7. Per il trasferimento agli utilizzatori finali il prodotto deve essere scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 . 8. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, saltuari accertamenti in ordine alla destinazione dei prodotti importati".