Regolamento riguardante le procedure per la concessione di contributi in conto capitale alle unita' minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione.
Article 4Liquidazione del contributo
In force · version of Jul 27, 1990
1. La liquidazione del contributo e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli delle spese da parte della commissione tecnica di cui all' art. 5, comma 2, della legge 15 giugno 1984, n. 246 .
2. Nelle more delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, su domanda, l'erogazione del contributo, previa presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, debitamente autenticata, per un importo pari al contributo richiesto, maggiorato del 15 per cento.
3. Per le societa' controllate dall'ENI, e' ammessa la fidejussione prestata dall'ente controllante o da societa' finanziarie al cui capitale sociale l'ente stesso partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.
4. Qualora, dopo le verifiche ed i controlli, il contributo erogato risulti superiore a quello spettante, la somma non dovuta deve essere restituita maggiorata, per il periodo intercorso tra l'erogazione e la restituzione, di un interesse pari al tasso di riferimento, di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data del decreto di liquidazione.