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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589 , concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1989, che, a modifica del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, ha disposto la liberalizzazione di talune importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee del 7 agosto 1989; Ritenuta l'opportunita' di liberalizzare altresi' le importazioni di ulteriori prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 febbraio 1990; E M A N A il seguente regolamento:
Article 1
Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , sono altresi' liberalizzate a decorrere dal 1 gennaio 1990 le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) dei prodotti di cui alle voci doganali 5004.00 Filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 Filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto ed e' liberalizzata dal Giappone (zona C) l'importazione dei prodotti di cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta. Conseguentemente l'elenco n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , citato in premessa, viene integrato con l'aggiunta delle predette voci doganali.
Article 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha efficacia dal 1 gennaio 1990.