Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione, che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo; Visti i regolamenti CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e 997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, emanato ai sensi dell' art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462 ; Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' l' art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; Visto l'art. 19 del regolamento CEE n. 986/8z9 che prevede la possibilita' da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con riferimento alla delega attribuita dall'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata la necessita' di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 986/89 demanda agli Stati membri; E M A N A il seguente regolamento:
Article 1
1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi".
2. Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CEE n. 986/89, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantita' superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.
3. 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per "prodotti" o "prodotti vinicoli": i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero; b) per "codice": il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio repressione frodi competente per territorio.
Article 2
1. Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. I documenti debbono essere redatti utilizzando stampati conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 986/89, nonche' del presente regolamento.
2. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista puo' essere emesso il documento commerciale di cui al precedente comma 1, purche' contenga le indicazioni prescritte dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Article 3
1. Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali omologati" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di modello conforme all'allegato I del regolamento CEE n. 986/89, utilizzati e compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del citato regolamento CEE e dal presente regolamento.
2. I documenti commerciali omologati sono stampati in un originale e tre copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana o in una o piu' lingue ufficiali della Comunita' e con numerazione progressiva consecutiva. Il numero di serie distintivo da stampare preventivamente ai fini di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), primo trattino del regolamento CEE n. 986/89, si intende il numero stampato dalla tipografia ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Il numero di serie distintivo da stampare sul documento commerciale omologato e' preceduto dalle lettere IT.
3. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti commerciali omologati previa timbratura degli stessi da parte degli uffici repressione frodi o dei comuni, competenti per territorio, i quali prima di procedere alla timbratura devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico, e che i documenti commerciali omologati siano stati presi in carico nel registro con le modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa: a tal fine, gli uffici repressione frodi e i comuni devono munirsi di un congruo numero di suddetti documenti.
4. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti commerciali omologati, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonche' gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici repressione frodi, competenti per territorio, l'elenco dei documenti commerciali omologati che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti commerciali, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.
5. I documenti inutilizzati a seguito di chiusura di attivita' devono essere presentati, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', per l'annullamento o la distruzione all'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale redigera' apposito verbale da allegarsi al registro di carico e scarico.
6. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di cui al presente articolo. E', tuttavia, consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale dell'attivita' dell'utilizzatore, purche' tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata R.R., all'ufficio repressione frodi competente per territorio.
7. I documenti commerciali omologati devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 986/89 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore.
Article 4
1. I documenti commerciali omologati sono soggetti a convalida.
2. La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, competente per territorio, di una firma e di un timbro con datario sull'originale e sulle copie dei documenti di cui al comma precedente, gia' compilati almeno per le parti riguardanti la quantita' e la designazione del prodotto, nonche' il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento vidimato, che dovra' essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovra' essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantita' effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovra' essere annullato e nuovamente compilato con l'indicazione della quantita' esatta.
Article 5
1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto puo' procedere alla memorizzazione del documento gia' compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. L'apparecchiatura dovra' stampigliare sull'originale e due copie del documento commerciale omologato, ad eccezione della terza copia che deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e le quantita' del prodotto trasportato. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi e' soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneita' dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le modalita' impartite per iscritto dall'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale ricevera' in consegna le bobine dei microfilms non appena usate.
Article 6
1. L'originale del documento commerciale omologato deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, salvo il disposto di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 986/89. Delle tre copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, a mezzo di lettera o pacco raccomandato, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione all'ufficio repressione frodi che opera nella circoscrizione di spedizione, fatto salvo il disposto di cui all'art. 12 del regolamento CEE n. 986/89, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto, mentre la terza deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto.
Article 7
1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento commerciale omologato sia compilato in tutte le sue parti.
2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento commerciale omologato regolare.
3. 3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve: a) accertare la regolarita' del trasporto e del documento commerciale omologato, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto; b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.
Article 8
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 986/89, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2600/89, fino al 31 dicembre 1990 i trasporti di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, che circolano sul territorio nazionale in quantitativi superiori: - a 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; - a 100 litri per tutti gli altri prodotti, sono effettuati mediante l'originale del documento commerciale, a condizione che i recipienti siano regolarmente etichettati e provvisti di un dispositivo di chiusura a norma delle vigenti disposizioni in materia, nonche' muniti del contrassegno fiscale.
Article 9
1. 1. I registri di cui al regolamento CEE n. 986/89 sono costituiti: a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna.
2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio repressione frodi, competente per territorio.
Article 10
1. 1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 si considerano anche registri: a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione o di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l'elaborazione di vini liquorosi, l'elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato; b) il complesso dei documenti commerciali omologati, dei documenti commerciali o dei documenti di accompagnamento per i commercianti all'ingrosso che non effettuino alcuna delle manipolazioni di cui alla precedente lettera a).
Article 11
1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite ed i cali che superino in una campagna vitivinicola l'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.
2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantita' di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata all'ufficio repressione frodi, competente per territorio, e annotata nei registri.
Article 12
1. Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.
Article 13
1. Ogni anno, alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di giacenza, di cui al regolamento CEE n. 3929/87, i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti.
Article 14
1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, qualora la contabilita' sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
Article 15
1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, nonche' all'imbottigliamento, e' soggetto all'obbligo della tenuta dei singoli registri per ciascuna delle suddette operazioni.
Article 16
1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1975, nonche' quelle di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1986, come modificate dal decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21 , restano in vigore, in quanto applicabili, esclusivamente per le modalita' di stampa, compilazione ed utilizzo dei documenti di accompagnamento modello V.A., in via transitoria fino al 31 dicembre 1990: a partire dal 1 gennaio 1991 devono intendersi totalmente abrogate.
2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.