Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190)
Article 2Ambito di applicazione
In force · version of Dec 30, 2020
1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle societa' capogruppo di gruppi bancari.
2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 20.
3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall'articolo 8, commi 1 e 4, e dall'articolo 9. L'articolo 10 si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta. L'articolo 15 si applica a tutti gli esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta.
4. Agli esponenti dei confidi di cui all'articolo 112 del testo unico bancario il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 3.
5. Agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da 10 a 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applicano gli articoli 7 e 9.