Preamble Preamble
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di piu' ministri; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi; b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005 , comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220 , recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 , recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell' articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220 »; Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 , e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»; Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 , nonche' dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all' articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 »; Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021; Adottano il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 , dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare: a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ; b) l'«opera audiovisiva» e' l'opera di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220 , e all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017; c) l'«opera audiovisiva di nazionalita' italiana» e' l'opera di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220 ; d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017; e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» e' l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017; f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» e' l'opera di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220 , e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017; g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» e' la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana e' inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonche' della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano; h) il «documentario» e' l'opera di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220 ; i) l'«opera di animazione» e' l'opera di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 ; l) il «fornitore di servizi di media» e' la persona fisica o giuridica di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ; m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» e' un servizio di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ; n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» e' un servizio di cui all' articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 .
Article 2Opera di espressione originale italiana
1. 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis , 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , l'opera audiovisiva di espressione originale italiana e' l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie: a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purche' l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera; b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma; c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana e' prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata; 2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante; d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
Article 3Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana
1. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana e' dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito web istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni: a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ; b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta.
3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.
4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana puo' essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.
Article 4Elenco delle opere di espressione originale italiana
1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicita' notizia.
Article 5Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Article 6Disposizioni finali e transitorie
1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento».
3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
Annex 1Tabelle
TABELLA 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D) +-------------------------------------------------------------+ | PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI | +-------------------------------------------------------------+ | REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA | +-------------------------------------------------------------+ | Requisito | Punti | +-----------------------------------------------------+-------+ | A) CULTURA, STORIA, IDENTITA' ITALIANE | +-----------------------------------------------------+-------+ | A.1 Opera basata su format originale italiano | 30 | +-----------------------------------------------------+-------+ | A.2 Soggetto e sceneggiatura ovvero | | | copione/testi/storyboard dell'opera audiovisiva | | | tratta da opera letteraria italiana o comunque da | 25 | | altra opera italiana protetta dalla legge sul | | | diritto d'autore | | +-----------------------------------------------------+-------+ | A.3 Soggetto e sceneggiatura ovvero | | | copione/testi/storyboard dell'opera audiovisiva | | | riguardante tematiche storiche, mitologiche e | | | leggendarie, religiose, sociali, di costume, | 25 | | fantastiche, artistiche o culturali italiane ovvero | | | riguardanti personalita' italiane | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B) CREATIVITA' E ORIGINALITA' ITALIANE | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.1 Opera prodotta per una quota ≥50%1 da | 25 | | un'impresa italiana (1) | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.2 Presenza di: attore principale/conduttore/cast | | | principale, regista, sceneggiatore, autore, | 20 | | compositore delle musiche originali italiano (2) | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.3 Montaggio finale realizzato da imprese o | 15 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.4 Presenza di: direttore della fotografia, | | | soggettista, story editor, story boarder, | 15 | | animatore, disegnatore, show-runner, costumista, | | | direttore della fotografia, scenografo italiano (2) | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.5 Riprese in studio in Italia (≥50% delle scene | | | in interno contenute nella sceneggiatura girate | 15 | | in studi italiani) (1) | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.6 Effetti digitali realizzati da imprese o | 10 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.7 Effetti speciali realizzati da imprese o | 10 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.8 Montaggio video realizzato da imprese o | 10 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.9 Lavoro di laboratorio realizzato da imprese o | 10 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.10 Pre-produzione realizzata da imprese o | 10 | | professionisti italiani ≥50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | C) LUOGHI ITALIANI | | +-----------------------------------------------------+-------+ | C.1 Ambientazione del soggetto dell'opera | | | audiovisiva in Italia (≥50% per cento delle scene | | | della sceneggiatura ambientate, in modo esplicito, | | | univoco e riconoscibile, in Italia) (1) (3) | | | ovvero | 50 | | C.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul | | | territorio italiano (≥50% delle scene contenute | | | nella sceneggiatura in esterno in Italia, | | | desumibile in modo esplicito, univoco e | | | riconoscibile, in Italia) | | +-----------------------------------------------------+-------+ _____________________ (1) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da' diritto ad alcun punteggio. (2) Il punteggio e' cumulabile in presenza di due o piu' figure elencate. (3) Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio. TABELLA 2: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI ANIMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C) +-------------------------------------------------------------+ | PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI | +-------------------------------------------------------------+ | REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA - | | OPERE DI ANIMAZIONE | +-------------------------------------------------------------+ | Requisito | Punti | +-----------------------------------------------------+-------+ | A) CULTURA, STORIA, IDENTITA' ITALIANE | +-----------------------------------------------------+-------+ | A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva | | | in animazione tratta da opera letteraria, disegnata | | |(fumetti, graphic novel) di autore italiano, anche | 25 | | di narrativa infantile, o comunque da altra opera | | | italiana protetta dalla legge sul diritto d'autore | | +-----------------------------------------------------+-------+ | A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva | | | in animazione riguardante tematiche storiche, | | | mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, di | 25 | | costume, fantastiche, artistiche o culturali | | | italiane ovvero riguardanti personalita' italiane | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B) CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ ITALIANE | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.1 Preproduzione - produzione (dal layout al | | | compositing finale) e post-produzione interamente | | | svolta in Italia con piu' del 50% dei talenti | | | creativi italiani ovvero 100% della produzione | 100 | | esecutiva dell'opera affidata ad uno studio di | | | animazione italiano con piu' del 50% dei talenti | | | creativi italiani (1) | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.2 Storyboard e animatics realizzati | 25 | | in Italia ≥ 50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.3 Animazione realizzata in Italia ≥ 50%1 | 25 | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.4 Layout realizzati in Italia ≥ 50%1 | 20 | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.5 Lavoro di lighting, rendering e compositing | 20 | | realizzato in Italia ≥ 50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.6 Presenza talenti creativi italiani con residenza| | | fiscale in Italia (2) tra i seguenti: regista, | | | soggettista/sceneggiatore, character designer, | 15 | | scenografo, supervisore storyboard, supervisore | | | dell'animazione, compositore delle musiche originali| | +-----------------------------------------------------+-------+ | B.7 Editing audio/video finale realizzato | 10 | | in Italia ≥ 50%1 | | +-----------------------------------------------------+-------+ | C) LUOGHI ITALIANI | +-----------------------------------------------------+-------+ | C.2 Scenografie e ambientazioni che, sul piano | | | iconografico, richiamano l'arte, l'architettura e | 50 | | il paesaggio italiani | | +-----------------------------------------------------+-------+ _____________________ (1) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da' diritto ad alcun punteggio. (2) Il punteggio e' cumulabile in presenza di due o piu' figure elencate.