Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE ; Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE ; Visto l' articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti i decreti ministeriali 20 giugno 2012, nn. 144 e 145 e 25 giugno 2012 , n. 146 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2 , 3 , 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2012, con il quale e' istituita la Commissione centrale per i revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 , concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Visto l' articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , e, in particolare, il comma 3-bis il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita' di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto delle garanzie per gli iscritti nel Registro; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, e, in particolare, il capo I recante i principi generali e la disciplina delle sanzioni amministrative; Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante il Codice in materia di protezione dei dati personali , concernente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il « Codice per l'amministrazione digitale »; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 ottobre 2019 e del 23 marzo 2021; Vista la nota n. 6093 del 21 maggio 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE ; b) registro: il registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo; c) commissione: la Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo; d) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze; e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale ».
Article 2Ambito di applicazione e principi
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
2. Il MEF vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte degli iscritti nel registro e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo.
3. 3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni: a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo; b) inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi; c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della societa' di revisione presso cui il tirocinio e' svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante; d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettivita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonche' dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo; e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualita' e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione, entro il termine in essa specificato; f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b); g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.
4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo. Nell'ambito del procedimento, il MEF si avvale, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, della commissione, secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
Article 3Accertamento
1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale e' prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla societa' di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
3. L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all'articolo 4, comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione.
Article 4Contestazione degli addebiti
1. L'avvio del procedimento sanzionatorio e' disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti e' effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
2. La lettera di contestazione degli addebiti contiene il riferimento all'attivita' di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all' articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento ed indica la facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.
3. La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facolta' del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti istruttori. In questo caso, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. Sono, corrispondentemente, sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2.
4. La commissione puo' affidare ad un proprio componente il compito di esaminare gli atti dell'istruttoria.
Article 5Audizione dell'interessato
1. Nello stesso termine previsto dall'articolo 4, comma 2, salva l'applicazione degli articoli 11, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 2, l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la commissione. L'audizione puo' esser svolta anche in modalita' telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale.
2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato e' convocato mediante comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Per tutti gli atti e le attivita' del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato puo' farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro.
3. In caso di impedimento nella data fissata per l'audizione, l'interessato puo', per giustificato motivo, chiederne il differimento, una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento del differimento, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa.
Article 6Proposta di sanzione o di archiviazione
1. La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarita' contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione, tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 8. La proposta non e' vincolante.
2. La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.
Article 7Conclusione del procedimento
1. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformita' da quanto proposto dalla commissione.
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.
3. Nel caso in cui i revisori legali, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro.
4. Le sanzioni amministrative applicate per violazione delle disposizioni del decreto legislativo sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area non indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui la sanzione e' applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo.
5. La pubblicazione delle sanzioni in forma anonima puo' essere disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo.
Article 8Criteri per l'applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini della valutazione della gravita' delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla societa' revisionata o ai terzi, ove siano individuabili, nonche' dei casi di reiterazione nei sensi stabiliti dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Article 9Prescrizione dell'azione disciplinare
1. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del decreto legislativo decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui e' cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.
Article 10Comunicazioni
1. Le comunicazioni nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento sono effettuate presso il domicilio digitale comunicato al registro dagli interessati, ai sensi dell' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
2. Per i soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero, nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4-bis, del CAD.
3. In caso di impossibilita' di provvedere alle comunicazioni di cui al comma 2 o di mancato recapito della raccomandata a causa dell'inadempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di aggiornamento o variazione dei propri recapiti anagrafici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, e delle relative disposizioni di attuazione, le comunicazioni si intendono eseguite mediante pubblicazione in formato elettronico in apposita area riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile in forma riservata da ciascun utente attraverso identificazione informatica, nel rispetto delle regole sull'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 del CAD.
Article 11Violazioni dell'obbligo formativo
1. Il MEF accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua. La lettera di contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, e' trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale cosi' come previsto dall'articolo 10.
2. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non e' connotata da particolare gravita', tale da produrre l'irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere f), g) e h) del decreto legislativo, non si procede all'audizione personale dell'interessato. Il revisore puo' comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF. Nei restanti casi la prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel corso del procedimento sanzionatorio, avviene mediante la produzione di idonee attestazioni della partecipazione ai programmi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 6, lettera b), e 10, del decreto legislativo, ed entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti soggetti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
3. La commissione puo' prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilita' di assolvere l'obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternita'.
Article 12
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle societa' di revisione
1. Il MEF accerta, per ciascun revisore o societa' di revisione l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
Article 13Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale
1. Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, cosi' come integrato nella forma di domicilio digitale dall' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , per ciascun revisore legale.
2. Per i casi di accertata violazione di cui al comma 1, desunti sulla base di elementi di immediato ed oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
Article 14Norme di coordinamento ed efficacia delle disposizioni regolamentari
1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarita' commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo puo' essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.
Article 15Computo dei termini
1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l' articolo 155 del codice di procedura civile .
Article 16Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.