Preamble Preamble
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152 , concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 , con il quale e' stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell' articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 »; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC); Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 , e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 »; Visto l' articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5 milioni di euro»; Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019 , che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 ; Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021; Adotta il seguente regolamento:
Article 1
1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 , per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , grava sull'apposito fondo istituito in base all' articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Article 2
1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito esclusivamente il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 , di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.
2. 2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 e' subordinata a condizione che gli interventi: a) siano definiti positivamente; b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto.
3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialita'/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto.
4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attivita' connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto.
Article 3
1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto.
Article 4
1. Nell'ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2.
Article 5
1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all'attivita' per RdC e per PdC.
Article 6
1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.
Article 7
1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo decreto.
Article 8
1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare con frequenza biennale i flussi di attivita' svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la possibilita' di eventuali modifiche normative in merito all'entita' del punteggio per esse assegnato.