Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. (22G00013)
Article 2Corsi organizzati e titoli rilasciati
In force · version of Feb 22, 2022
1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale.
2. Le Scuole organizzano, altresi', corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati.
3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati.
4. 4. Le Scuole rilasciano rispettivamente: a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1; b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2.
5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 e' riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.