Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 », e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 131; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 , recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione , nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 , concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 , concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 »; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61 , concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all' articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 , concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 , al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3563 dell'8 aprile 2022; Adotta il seguente regolamento:
Article 1
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell' articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , avviene mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all' articolo 131 del decreto legislativo n. 217 del 2005 , fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatane di cui all'articolo 131, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
Article 2Titoli sportivi e culturali
1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali olimpiadi, campionati mondiali ed europei, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
Article 3
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla competente Federazione nazionale.
2. 2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) piena integrita' psichica; b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 , ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici; c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati; d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e della motilita' oculare.
3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono, altresi', possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Article 4Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
Article 5Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialita' sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo
2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parita' nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all' articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialita' sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Article 6Corso di formazione
1. Il corso di formazione ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.
5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. 8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse: a) che non superino l'esame di cui al comma 5; b) che dichiarino di rinunciare al corso; c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e); d) che siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psicofisica; e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso le atlete in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Article 7Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
Article 8Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61 .
Annex AAllegato A
Allegato A (articolo 2) 1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO O DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 1. Campionati olimpici Punti Campione olimpico 30 Secondo classificato alle Olimpiadi 28 Terzo classificato alle Olimpiadi 26 Record olimpico 30 Finalista alle Olimpiadi 24 Partecipazione alle Olimpiadi 20 2. Campionati mondiali Punti Campione mondiale 25 Secondo classificato al campionato mondiale 23 Terzo classificato al campionato mondiale 21 Record mondiale 25 Finalista al campionato mondiale 19 Partecipazione al campionato mondiale 15 3. Campionati europei Punti Campione europeo 20 Secondo classificato al campionato europeo 18 Terzo classificato al campionato europeo 16 Record europeo 20 Finalista al campionato europeo 14 Partecipazione al campionato europeo 12 4. Coppa del mondo Punti Vincitore di coppa del mondo 15 Secondo classificato alla coppa del mondo 13 Terzo classificato alla coppa del mondo 11 Finalista alla coppa del mondo 9 Partecipazione alla coppa del mondo 5 5. Universiadi o Giochi del Mediterraneo Punti Primo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo 12 Secondo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo 10 Terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo 8 6. Campionati italiani assoluti Punti Campione italiano assoluto 12 Secondo classificato al campionato italiano assoluto 10 Terzo classificato al campionato italiano assoluto 8 Record italiano assoluto 12 Classificato al quarto posto al campionato italiano assoluto 6 Classificato al quinto posto al campionato italiano assoluto 4 Classificato al sesto posto al campionato italiano assoluto 2 7. Campionati italiani di categoria Punti Campione italiano di categoria 10 Secondo classificato al campionato italiano di categoria 8 Terzo classificato al campionato italiano di categoria 6 Record italiano di categoria 10 8. Componente la squadra nazionale assoluta con convocazione per competizioni ufficiali Punti Oltre venticinque convocazioni ufficiali 10 Da venticinque a ventitre' convocazioni ufficiali 9 Da ventidue a venti convocazioni ufficiali 8 Da diciannove a diciassette convocazioni ufficiali 7 Da sedici a quattordici convocazioni ufficiali 6 Da tredici ad undici convocazioni ufficiali 5 Da dieci ad otto convocazioni ufficiali 4 Da sette a cinque convocazioni ufficiali 3 Da quattro a due convocazioni ufficiali 2 Una convocazione ufficiale 1 9. Componente la squadra nazionale di categoria con convocazione per competizioni ufficiali Punti Oltre venticinque convocazioni ufficiali 6 Da venticinque a venti convocazioni ufficiali 5 Da quindici a diciannove convocazioni ufficiali 4 Da quattordici a dieci convocazioni ufficiali 3 Da nove a cinque convocazioni ufficiali 2 Fino a quattro convocazioni ufficiali 1 10. Graduatoria federale nazionale assoluta Punti 1° classificato 10 2° classificato 9 3° classificato 8 4° classificato 7 5° classificato 6 6° classificato 5 7° classificato 4 8° classificato 3 9° classificato 2 10° classificato 1 11. Graduatoria federale nazionale di categoria Punti 1° classificato 8 2° classificato 7 3° classificato 6 4° classificato 5 5° classificato 4 6° classificato 3 7° classificato 2 8° classificato 1 9° classificato 1 10° classificato 1 2. TITOLI CULTURALI 1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68): punti 3,00 2. Altre lauree magistrali: punti 2,50 3. Laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive (L-22): punti 2,00 4. Altre lauree: punti 1,50 5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1,00