Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1-bis, come modificato dall' articolo 58, comma 2, lettera i), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ; Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59 , recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ; Visto il regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); Visto il regolamento sulle Scuole europee accreditate (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); Vista l'organizzazione degli studi e dei corsi nelle Scuole europee (Organisation of Studies and Courses in the European Schools Ref.: 2019-04-D-13-en-2); Visto il controllo sul livello di competenza linguistica nella procedura per il reclutamento dei docenti e del personale educativo di supporto non madrelingua (Control of the level of linguistic competence as part of the procedure for recruitment of non-native speaker teaching and educational support staff Ref.: 2018-01-D-65-en-3); Visto il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9); Vista la convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi sottoscritta il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Vista la convenzione aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato europeo sottoscritta tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Sentita la Regione Puglia; Acqisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 2 maggio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di sezione del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 63079 del 19 luglio 2022) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6959 del 28 luglio 2022; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Emana il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) ciclo di osservazione: S1-S3, per indicare i primi tre anni del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondenti alla scuola secondaria di primo grado del sistema scolastico nazionale; b) ciclo di pre-orientamento: S4-S5, per indicare il primo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; c) ciclo di orientamento: S6-S7, per indicare il secondo e ultimo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; d) alunni senza sezione linguistica, o swals, per indicare gli alunni SWALS (Students Without A Language Section) per i quali, ai sensi dell'articolo 47, lettera e), del regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-10), non esiste la sezione linguistica corrispondente alla propria lingua madre/lingua dominante per cui tutti gli insegnamenti sono veicolati in una delle lingue veicolari (inglese, francese o tedesco), ma mantengono il diritto ad avere l'insegnamento della lingua 1 nella propria lingua madre/lingua dominante; e) insegnamento della Lingua 1, per indicare l'insegnamento della lingua madre o lingua dominante per tutti gli alunni; f) Consiglio superiore, Segretario generale, Consigli di ispezione, per indicare i tre organi delle Scuole europee previsti dall' articolo 7 della legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», e citati nel testo; g) Regolamento generale delle scuole europee, per indicare il regolamento generale delle scuole europee, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); h) Regolamento sulle scuole europee accreditate, per indicare il regolamento sulle scuole europee accreditate, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); i) Regolamento per la Licenza liceale europea, per indicare il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9).
Article 2Oggetto
1. Con il presente decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede all'accorpamento presso un'unica istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi di cui al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 , di seguito denominata Scuola, e alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Article 3Articolazione della Scuola
1. La Scuola funziona con due sezioni linguistiche, anglofona e italiana, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee.
2. La Scuola si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo).
3. In conformita' a quanto disposto nell' articolo 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151 , gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studio hanno valore nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni e con gli effetti ivi disciplinati.
4. Le sezioni della Scuola sono funzionanti presso un'unica istituzione scolastica statale individuata, tramite il Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia, tra quelle che hanno ottenuto una positiva valutazione da parte del Segretariato generale.
Article 4Organizzazione didattica della Scuola
1. La Scuola e' associata al sistema delle scuole europee e ne adotta il curricolo compresi i sillabi, l'organizzazione dei corsi per quanto attiene al monte ore settimanale e alle materie di insegnamento previste, nonche' il sistema di valutazione, lo svolgimento dell'esame di Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo), i criteri di formazione dei gruppi classe e ogni altro aspetto connesso all'organizzazione e all'attuazione del curricolo e al conseguimento del titolo di studio finale. Deve essere altresi' assicurata l'organizzazione delle sezioni linguistiche secondo quanto previsto dal regolamento sulle scuole europee accreditate nonche' l'attuazione della politica linguistica, ossia i principi in base ai quali e' prevista l'offerta dell'insegnamento delle lingue nel sistema delle scuole europee, compreso l'insegnamento della Lingua 1 agli alunni senza sezione linguistica o swals, previa indicazione di un numero minimo di allievi approvato dal Consiglio superiore.
2. Sono adottati interventi e misure, stabiliti dal sistema delle scuole europee, volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con esigenze educative specifiche negli ultimi due anni del ciclo secondario (S6 - S7); negli altri cicli, dalla scuola dell'infanzia alla classe S5, e' adottata la normativa nazionale in materia di inclusione scolastica.
3. La Scuola, fatte salve le competenze in materia di autonomia scolastica, adotta il calendario scolastico in conformita' con quanto previsto nel regolamento generale delle scuole europee.
Article 5Organi della Scuola
1. Gli organi della Scuola sono i medesimi previsti a legislazione vigente per le scuole statali, affiancati, per i soli profili ordinamentali delle scuole europee, da un comitato tecnico-scientifico.
2. 2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione, denominato di seguito Ministero, e' composto: a) dal dirigente della Scuola, che lo presiede; b) da un dirigente del Ministero; c) da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni e studenti della Scuola; d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola.
3. Il comitato tecnico-scientifico e' validamente costituito quando sono presenti almeno il dirigente del Ministero piu' altri due componenti.
4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, ha facolta' di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni.
5. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive di carattere generale e non vincolanti per assicurare che le attivita' siano svolte in modo adeguato e rispondente al curricolo e agli aspetti pedagogici del sistema delle scuole europee, in relazione alle peculiarita' specifiche della Scuola.
6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce secondo necessita' e su richiesta del presidente o di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
7. Per la partecipazione ai lavori del comitato tecnico-scientifico non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita' comunque denominate.
Article 6Dirigente della Scuola
1. Il dirigente della Scuola e' il dirigente dell'istituzione scolastica a cui la Scuola afferisce. Il dirigente della Scuola ne e' il rappresentante legale, ne assicura la gestione unitaria e ha la responsabilita' dell'attivita' amministrativa, delle risorse strumentali, finanziarie e dei risultati del servizio.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola, e' preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della Scuola; e' titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la liberta' di insegnamento dei docenti, la liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie; attiva autonomamente i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche con le quali la Scuola, per il suo specifico ruolo, e' chiamata a rapportarsi, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
3. 3. Il dirigente della Scuola, inoltre: a) procede, in base alle ordinarie disposizioni vigenti e all'organico definito, alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e garantisce lo svolgimento delle attivita' didattiche; b) forma le sezioni e le classi secondo la normativa nazionale vigente. Deroghe al numero massimo e/o minimo di alunni per classe, eventualmente necessarie secondo le previsioni del regolamento generale delle scuole europee, potranno essere disposte nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili; c) promuove il miglioramento continuo della qualita' didattico-educativa della Scuola, rispondente al curricolo e agli aspetti pedagogici del sistema delle scuole europee; d) garantisce che l'offerta formativa sia conforme ai requisiti per mantenere l'accreditamento presso il sistema delle scuole europee; e) mette in atto iniziative per promuovere lo spirito europeo; f) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativo-gestionale e funzionale della Scuola; g) vigila sull'attivita' di tutto il personale docente e non docente della Scuola; h) si raccorda con i Consigli di ispezione, con i due ispettori nazionali rispettivamente del ciclo della scuola dell'infanzia e primaria e del ciclo secondario delle Scuole europee e con il Segretario generale e il Consiglio superiore.
Article 7Alunni
1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie: categoria 1 - figli dei funzionari della Base delle Nazioni unite di Brindisi e delle altre istituzioni europee e internazionali; categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2; categoria 3 - figli di italiani e non, che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione e' subordinata alla disponibilita' di posti, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2.
2. Hanno priorita' di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalita' stabilite con delibera adottata dal consiglio di istituto, previo parere del comitato tecnico-scientifico ed in conformita' con la politica linguistica delle scuole europee.
3. La valutazione degli alunni segue i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di valutazione del sistema delle scuole europee. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva.
4. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato europeo puo' essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per la Licenza liceale europea.
Article 8Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola
1. Il personale della Scuola e' costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonche' di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purche' riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all' articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 .
2. Il servizio prestato presso la Scuola e' equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
Article 9Risorse finanziarie
1. 1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, la Scuola si avvale, oltre che delle risorse ordinariamente previste per l'istituzione scolastica a cui afferisce la Scuola e del contributo dello Stato di cui all' articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 : a) di eventuali proventi derivanti da contributi scolastici volontari a carico delle famiglie; b) di eventuali contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; c) di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.
2. Le risorse finanziarie sono gestite dalla Scuola senza vincolo di destinazione e dedicate prioritariamente all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
3. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
Article 10Norme finali
1. Il presente decreto ha efficacia dall'anno scolastico successivo all'adozione del Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia che individua l'istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee cui afferisce la Scuola.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto «scuola», «istruzione e ricerca» e dell'Area dirigenziale «istruzione e ricerca», nonche' alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato.
3. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.