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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973; Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 , concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'8 giugno 2021; Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 17 maggio 2022; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Inserimento di nuovi acciai
1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, e successive modificazioni, e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
Annex 1Allegato 1
Allegato 1 (articolo 1, comma 1) «Sezione 6 Acciai inossidabili» Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti. Parte A Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS). Parte di provvedimento in formato grafico Parte B Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A. Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato un limite percentuale nella tabella. Parte di provvedimento in formato grafico