Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (24G00036)
Article 2Definizioni
In force · version of Mar 22, 2024
1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all' articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787 ; g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; h) organismo di controllo: l'Autorita' pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG; i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non e' considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori; l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione; m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola; n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.