Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie »; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 , recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 , recante «Attuazione dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 , recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988 , l'indennita' da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerata la necessita' di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennita' dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata legge 2 giugno 1988, n. 218 ; Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata in data 14 giugno 2023; Adotta il seguente regolamento:
Article 1
Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole
1. 1. Al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis). »: b) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: « 3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennita' riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154 , sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB). »; c) all'allegato 5, dopo la lettera A), e' inserita la lettera A-bis), di cui all'allegato al presente decreto.
Annex 1Allegato
Allegato A-bis) Specie avicola: genere Gallus, per la produzione di uova da consumo. 1) Criteri di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo Il valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo, individuati secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore del capo alla 16ª - settimana di vita e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forli' e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento; II) qualora nel bollettino di cui al punto I) non siano indicati i prezzi degli animali allevati secondo il metodo biologico, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 30% il valore medio degli animali di cui al punto I); III) per ciascuna delle settimane di vita antecedenti la 16ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione pari al 5,35% del valore del capo alla 16ª settimana, di cui al punto I), moltiplicato il numero di settimane intercorse; IV) per le settimane di vita comprese tra la 17ª e la 25ª il valore medio del capo e' ottenuto maggiorando il valore medio del capo alla 16ª settimana di vita, di cui al punto I), per ogni settimana in piu', di un costo settimanale di allevamento (K) calcolato come media dei costi di allevamento degli ultimi tre anni disponibili e pubblicato da I.S.M.E.A. con cadenza annuale; V) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 26ª e fino alla 57ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione dello 0,05% al valore alla 25ª settimana, di cui al punto IV), riduzione che aumenta progressivamente per ogni settimana in piu' fino al raggiungimento dell'1,6%, moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25ª; VI) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 58ª e fino all'83ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione pari all' 1,6% del valore alla 25ª settimana, di cui al punto IV), moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25ª; VII) per le settimane di vita successive all'83ª il valore medio del capo e' pari al valore medio del capo all'83ª settimana, ottenuto applicando la procedura di cui al punto VI. 2) Metodologia di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo. Con la seguente metodologia sono definiti i criteri di calcolo e i parametri per la determinazione del valore di indennizzo degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo (di seguito capo) per singole settimane di vita. La determinazione del valore di indennizzo del capo durante l'intero ciclo vitale prende a riferimento il prezzo di mercato della pollastra alla 16ª settimana di vita, il costo di allevamento tra la 17ª e la 25ª settimana, la 25ª settimana individuata di massima capacita' produttiva, l'87ª settimana come fine del ciclo naturale di deposizione e la 83ª settimana come riferimento per la determinazione del valore del capo per le settimane di vita successive fino al reale termine della carriera. Le tipologie di allevamento considerate sono quelle che, allo stato attuale, sono le piu' diffuse: in gabbia, all'aperto, a terra e biologico. Parte di provvedimento in formato grafico