Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936, recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955, recante «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260 , recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante «Approvazione del codice di procedura penale »; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , recante «Attuazione dell' articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare » e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2149, comma 8-ter; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 »; Ritenuto di disciplinare il procedimento disciplinare di stato relativo ai militari della Guardia di finanza, in attuazione dell' articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Oggetto e ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.
Article 2Definizioni
1. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ; b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle procedure e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'articolo 1357 del codice; c) inchiesta formale, il complesso delle attivita', avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare e' passibile di una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice; d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato; e) ufficiale inquirente, l'ufficiale incaricato di svolgere l'inchiesta formale; f) difensore di fiducia, il militare scelto dall'inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare; g) difensore d'ufficio, il militare designato per assistere l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia; h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a sue spese, puo' farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d'ufficio; i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina; l) commissione di disciplina, l'organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma; m) presidente della commissione, l'ufficiale piu' alto in grado della commissione di disciplina.
Article 3
Titolari della potesta' sanzionatoria
1. La potesta' sanzionatoria di stato compete alle Autorita' individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorita' della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale.
2. Nei casi di corresponsabilita' di cui all'articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato e' concluso, per tutti i militari coinvolti, dall'Autorita' competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano nei cui confronti l'inchiesta e' stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice, la possibilita' per l'Autorita' competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.
Article 4
Destinatari della potesta' sanzionatoria
1. 1. Il procedimento disciplinare di stato e' svolto nei confronti: a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio; b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l'addebito e' di una gravita' tale che, ove confermato all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione; 2) per la stessa vicenda e' stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata; 3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore; 4) deve percepire a qualunque titolo dall'Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza e' subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari; c) del militare gia' privato di tale status o del grado, nei cui confronti e' stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo 921 del codice.
Article 5Comunicazioni e notificazioni
1. 1. Gli atti del procedimento disciplinare di stato sono notificati all'inquisito o al relativo difensore con una delle seguenti modalita': a) posta elettronica certificata istituzionale, per i militari in servizio; b) posta elettronica certificata personale del militare in servizio o in congedo che ha optato per tale forma di comunicazione con apposita dichiarazione; c) consegna in mani proprie.
2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, le notificazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o ai sensi delle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del codice di procedura civile .
3. Le comunicazioni ricevute dal difensore si considerano pervenute anche all'inquisito.
4. Per le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, e' consentito l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dall'inquisito o dal suo difensore.
Article 6Sospensione e differimento del procedimento disciplinare
1. 1. Il procedimento disciplinare di stato e': a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del suo difensore, a cura dell'Autorita' che ha disposto l'inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell'inquisito; b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo.
2. La sospensione di cui al comma 1 e' disposta per ragioni di salute dell'inquisito se l'impedimento consiste in una incapacita' psichica o fisica tale da comportare l'impossibilita' temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l'inidoneita' al servizio militare incondizionato.
3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l'incapacita' temporanea dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all'istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica.
4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l'incapacita' temporanea ovvero sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.
Article 7Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare
1. 1. Ai fini del computo dei termini di cui all'articolo 1373 del codice: a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all'adozione del primo degli atti annullati; b) il primo degli atti rinnovati e' adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela; c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.
Article 8Estinzione del procedimento disciplinare
1. 1. Il procedimento disciplinare di stato si estingue: a) in caso di decesso dell'inquisito, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, e dall'articolo 1394, comma 2, del codice; b) in caso di incapacita' psichica o fisica permanente dell'inquisito a esercitare il diritto di difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, del codice; c) se interviene, nel corso dello stesso, la perdita dello status di militare o del grado per altra causa, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); d) a seguito dell'accettazione delle dimissioni volontarie dal grado di cui all'articolo 862 del codice; e) decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura, esclusi i periodi di sospensione, senza il compimento di ulteriori attivita'; f) nei casi di cui all'articolo 1392, comma 3, del codice, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente regolamento.
Article 9
Autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale
1. L'inchiesta formale e' disposta dall'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2149 del codice ovvero per le decisioni di competenza del Comandante generale dall'Autorita' della Guardia di finanza dallo stesso delegata.
Article 10Ufficiale inquirente
1. 1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti: a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianita' assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilita', svolge le funzioni di ufficiale inquirente: 1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva; 2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilita' dell'ufficiale di cui al numero 1); b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito.
2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza puo' svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianita' di grado.
3. Si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.
Article 11Inquisito
1. 1. L'inquisito: a) ai sensi dell'articolo 1370 del codice, e' assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente e a sue spese, da un avvocato del libero foro; b) in qualunque fase del procedimento disciplinare, puo' rinunciare espressamente a essere assistito da un difensore di fiducia. In tale caso, l'ufficiale inquirente designa un difensore d'ufficio; c) puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta, trarne appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale; d) puo' presentare memorie difensive, controdeduzioni o documenti; e) puo' chiedere la produzione di atti o fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze; f) puo' rinunciare espressamente a partecipare al contraddittorio; g) puo' richiedere la sospensione o il differimento dell'inchiesta per legittimo impedimento.
2. Le istanze dell'inquisito all'ufficiale inquirente e le comunicazioni dell'ufficiale inquirente all'inquisito o ad altre persone chiamate a fornire informazioni o testimonianze sono effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale.
Article 12Difensore
1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il difensore: a) e' militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova piu' in alcuna delle citate posizioni di stato, e' sostituito dall'ufficiale inquirente con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b); b) puo' essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza; c) non puo' avere un grado superiore a quello dell'ufficiale inquirente, ferma restando la facolta', da parte dell'inquisito, di sostituirlo nell'ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non puo' avere un grado superiore al presidente della commissione; d) comunica all'ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice; e) ha le stesse facolta' riconosciute all'inquisito dall'articolo 11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f).
2. Il difensore d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico, salvo i casi di legittimo impedimento.
3. Nei casi di sostituzione e' fatta salva l'attivita' esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall'ultimo degli atti svolti con l'assistenza dello stesso.
Article 13
Sostituzioni in caso di incompatibilita'
1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, e' sostituito con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
2. L'ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, e' sostituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l'incompatibilita' e' sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.
Article 14Avvio dell'inchiesta formale
1. L'Autorita' di cui all'articolo 9 ordina l'esecuzione dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito e' chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
2. 2. L'ufficiale inquirente: a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l'assenza di cause di incompatibilita'. In caso di accertata incompatibilita', rimette gli atti all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento fino al termine dell'inchiesta formale; c) notifica all'inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l'inchiesta formale a suo carico, come descritti sull'ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato.
3. 3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: a) invita l'inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne e' designato uno d'ufficio e che, in aggiunta, ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; b) avverte l'inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare puo' proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all'inquisito; c) fissa una data per la visione degli atti; d) informa l'inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, puo' presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facolta' l'inquisito puo' rinunciare con dichiarazione scritta; e) avvisa l'inquisito che l'attivita' svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta formale.
Article 15Svolgimento dell'inchiesta formale
1. 1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all'accettazione dell'incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d'ufficio; b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all'inquisito nel caso di designazione di un difensore d'ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita'. Se rileva la presenza di cause di incompatibilita' non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilita' all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio; c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale con cui si informa altresi' l'interessato delle prerogative di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d); d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta; e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie; f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo espressa rinuncia, puo' presentare, entro dieci giorni, memorie difensive.
2. L'inquisito puo' essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Di tale attivita' e' redatto apposito verbale.
3. L'ufficiale inquirente prosegue l'inchiesta formale senza la partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza non e' giustificata da un legittimo impedimento.
4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessita' o difficolta', l'ufficiale inquirente, dandone comunicazione all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la propria attivita' per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
Article 16Conclusione dell'inchiesta formale
1. 1. Terminati gli adempimenti di cui all'articolo 15, l'ufficiale inquirente: a) chiude l'istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati: 1) gli elementi che hanno portato all'avvio dell'inchiesta formale; 2) una sintesi delle attivita' svolte, come risultanti dall'indice degli atti; 3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti; b) notifica all'inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta; c) invia gli atti dell'inchiesta: 1) per il controllo di legittimita', nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell'articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare piu' alto in grado individuato ai sensi dell' articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimita', rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza; 2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera b), dell'articolo 2149 del codice, all'Autorita' che l'ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimita', decide ai sensi dell'articolo 17.
2. Nel caso in cui le Autorita' di cui al comma 1, lettera c), rilevino un vizio di legittimita', provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.
Article 17Decisioni all'esito dell'inchiesta formale
1. 1. L'Autorita' di cui all'articolo 3, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, puo': a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari; c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice.
2. 2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa: a) propone alternativamente all'Autorita' di cui all'articolo 3, che decide ai sensi del comma 1: 1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; 2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.
Article 18Sostituzione dell'ufficiale inquirente
1. 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale sostituisce senza ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di: a) trasferimento dell'ufficiale inquirente alle dipendenze di un'Autorita' diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale; b) inderogabili necessita' di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunita'; c) legittimo impedimento.
2. 2. Il nuovo ufficiale inquirente: a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall'ufficiale inquirente sostituito e ne da' atto con una dichiarazione scritta; b) comunica all'inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale; c) prosegue l'inchiesta formale, con facolta' di rinnovare gli atti compiuti dall'ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.
Article 19Fatti di rilevanza penale
1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l'ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorita' giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.
Article 20Nuovi addebiti
1. Se nel corso dell'inchiesta formale l'ufficiale inquirente rileva la possibilita' di formulare nuovi o piu' gravi addebiti nei confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta, ne informa l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, la quale decide in merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.
Article 21Particolari condizioni dell'inquisito
1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell'inquisito non determinano la sostituzione dell'ufficiale inquirente ovvero dell'Autorita' che decide sulle risultanze dell'inchiesta formale.
2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia gli atti all'Autorita' di cui all'articolo 3 per l'estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta. Se l'inchiesta formale coinvolge piu' militari, l'ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti.
3. Se l'inquisito e' sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 , 285 , 285-bis e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l'ufficiale inquirente, svolge l'inchiesta secondo le modalita' autorizzate dall'Autorita' giudiziaria.
Article 22Riapertura dell'inchiesta
1. 1. Se dopo la chiusura dell'inchiesta formale e prima dell'adozione dei provvedimenti finali emergono elementi, notizie o documenti rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale puo' ordinarne la riapertura, acquisendo agli atti i nuovi elementi. L'ufficiale inquirente: a) ricevuto l'ordine di riapertura, ne da' immediata comunicazione all'inquisito; b) non oltre il quinto giorno dalla ricezione della documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell'inquisito, il quale ha facolta' di chiedere, entro le successive quarantotto ore, altri accertamenti e presentare, entro dieci giorni, ulteriori giustificazioni.
2. L'inchiesta formale e' conclusa entro trenta giorni dalla riapertura.
3. 3. L'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale puo' altresi' ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le indagini svolte dall'ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest'ultimo: a) i punti sui quali e' necessario svolgere ulteriori indagini; b) il termine entro cui compiere le attivita' di cui alla lettera a), non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all'inquisito della riapertura dell'inchiesta formale. In casi eccezionali, connotati da particolare complessita' o difficolta' nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficiale inquirente, previa comunicazione all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la propria attivita' per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti, ma comunque non oltre quindici giorni.
4. L'ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, segue, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 1.
5. Nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, decide sulla riapertura dell'inchiesta formale l'Autorita' che l'ha disposta ovvero l'Autorita' di cui all'articolo 3.
Article 23Deferimento alla commissione di disciplina
1. E' deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale.
2. 2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza: a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza; b) a conservare il grado. Se il giudicando e' stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresi' sull'irrogabilita' della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.
Article 24
Autorita' competente al deferimento
1. 1. Il deferimento alla commissione di disciplina e' disposto: a) dall'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta formale; b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a).
Article 25Composizione della commissione di disciplina
1. Per la composizione della commissione di disciplina e per le cause di incompatibilita' dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice.
Article 26Nomina della commissione di disciplina
1. 1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati: a) dalla stessa Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nei casi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), o in assenza di ufficiali dipendenti dall'Autorita' che ha ordinato il deferimento alla commissione, che possono svolgere l'incarico di componente della commissione di disciplina.
Article 27Convocazione della commissione di disciplina
1. Per la convocazione della commissione di disciplina si applica l'articolo 1387 del codice.
Article 28Giudicando
1. 1. Il giudicando: a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice; b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, e' assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; c) puo' richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento; d) puo' far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive; e) in sede di riunione della commissione, puo' chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facolta', fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonche' esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.
Article 29
Facolta' del difensore
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facolta' previste dall'articolo 28, comma 1, lettere c), d) ed e), e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12.
Article 30
Adempimenti dell'Autorita' che ha disposto il deferimento, la nomina e la convocazione
1. 1. L'Autorita' di cui all'articolo 24 invia l'ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina: a) al giudicando, avvisandolo che: 1) ha facolta' di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest'ultima e' composta, rispettivamente, da tre o cinque membri; 2) la comunicazione della ricusazione e' indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonche' alla medesima Autorita'; 3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata; 4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; 5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d'ufficio; 6) il giorno, l'ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell'articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa; b) al presidente della commissione, unitamente: 1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall'ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni; 2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito; c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d'incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice.
2. L'Autorita' di cui all'articolo 24 sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.
Article 31
Attivita' del presidente
1. 1. Ricevuto l'ordine di convocazione, il presidente della commissione: a) comunica all'Autorita' che l'ha nominato l'assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice; b) acquisisce le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni d'incompatibilita' dei membri della commissione; c) attesta la ricezione degli atti di cui all'articolo 30; d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonche' quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto; e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione; f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione; g) fissa il giorno, l'ora e il luogo della riunione e ne da' comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell'occasione, e' avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice: 1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonche', a sue spese, da un avvocato del libero foro; 2) puo' rinunciare espressamente alla facolta' di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia; 3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione; 4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, e' designato un difensore d'ufficio.
2. 2. Il presidente formalizza la nomina del difensore: a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell'incarico; b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando.
3. 3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore: a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice; b) della facolta', entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito; c) della facolta' di cui all'articolo 29; d) del giorno, dell'ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina.
4. 4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti: a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilita' del difensore; b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito.
5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 11, comma 1, lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21.
Article 32
Attivita' dei membri
1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell'inquisito, dichiarandone la presa visione.
2. Il membro segretario istituisce l'indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento.
Article 33Procedimento
1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1388 del codice.
2. Se il giudizio riguarda piu' militari e le circostanze lo richiedono, il presidente puo' chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15, comma 3.
4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all'Autorita' di cui all'articolo 3.
Article 34Differimento
1. La riunione della commissione di disciplina e' differita in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti.
2. L'Autorita' competente alla nomina provvede alla sostituzione del membro che si trova nella condizione di cui al comma 1, se l'impedimento non consente il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
Article 35Supplemento istruttorio
1. Nel caso di cui all'articolo 1388, comma 9, del codice, l'Autorita' che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento all'ufficiale inquirente che ha condotto l'inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito.
2. Completato il supplemento d'istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facolta' di prendere visione degli ulteriori documenti.
Article 36Decisioni all'esito del verdetto della commissione di disciplina
1. L'Autorita' di cui all'articolo 3 decide ai sensi dell'articolo 1389 del codice.
2. Le gravi ragioni di opportunita' di cui all'articolo 1389, comma 1, lettera b), del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio di novanta giorni dall'ordine di convocazione della nuova commissione.
Article 37
Clausola neutralita' finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Article 38Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai procedimenti disciplinari di stato la cui contestazione degli addebiti e' effettuata a decorrere da tale data.
2. Ai procedimenti disciplinari di stato in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.