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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito
1. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 , recante disciplina del microcredito, in attuazione dell' articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente: « Microcredito per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa »; b) all'articolo 1: 1) al comma 1: 1.1) le parole: « o lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « o l'esercizio »; 1.2) dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite le seguenti: « di societa' a responsabilita' limitata, »; 1.3) le parole: « , ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro » sono soppresse; 2) al comma 2: 2.1) la lettera a) e' abrogata; 2.2) alla lettera c), dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite le seguenti: « societa' a responsabilita' limitata, »; 2.3) la lettera d) e' abrogata; c) all'articolo 4: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: « 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 75.000 »; 2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle societa' a responsabilita' limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.»; 3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. »; 4) al comma 2, le parole: « il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis »; 5) al comma 4, la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « dieci » e le parole da: «, ad eccezione» a «dieci anni» sono soppresse; d) all'articolo 5, comma 1, alinea, la parola: « capo » e' sostituita dalla seguente: « titolo »; e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola: « fallimento » e' sostituita dalle seguenti: « liquidazione giudiziale »; f) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «finanziamento concesso» sono aggiunte le seguenti: « e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso »; g) all'articolo 14, la parola: « sedici » e' sostituita dalla seguente: « nove »; h) all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: « micro credito » sono sostituite dalla seguente: « microcredito »; i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.