Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e con L'AUTORITA' DELEGATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale » (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST); Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, comma 28; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53 » e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692 , che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti; Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022 , adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021; Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 2 marzo 2023; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione; Acquisito il concerto dell'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023; Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per: «Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito; «ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD; «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD; «ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell' articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario e' stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692 ; «Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ; «ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; «ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD; «Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST; «SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Article 2Oggetto
1. 1. In prima applicazione dell'articolo 62-quater, comma 6, del CAD, il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, detta disposizioni concernenti: a) le funzioni dell'ANIST; b) i dati resi disponibili da ANIST; c) i servizi per i cittadini; d) i servizi per le pubbliche amministrazioni; e) le modalita' di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale; f) la titolarita' del trattamento dei dati; g) le garanzie e misure di sicurezza.
Article 3Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione
1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonche' ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
3. L'ANIST e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono l'univocita' dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.
Article 4Dati di cui dispone l'ANIST
1. 1. L'ANIST ha a disposizione: a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi; b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici; c) i dati relativi ai titoli conseguiti; d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.
2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR».
3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.
Article 5
Modalita' di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione
1. L'ANIST e' alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR.
2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformita' alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita'.
3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero puo' definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalita' per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692 , con riferimento all'ANS, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita', ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.
Article 6Servizi per i cittadini
1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE .
Article 7Servizi per le pubbliche amministrazioni
1. 1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilita' dei dati: a) ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5, del CAD, nonche' per consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini; b) alle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, nonche' al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini; c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalita' istituzionali.
2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonche' quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilita' con le Anagrafi regionali degli studenti, nonche' con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD.
3. In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.
Article 8Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.
2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.
Article 9
Titolarita' del trattamento dei dati
1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.
2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.
3. Le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza.
4. La societa' di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Article 10Garanzie e misure di sicurezza
1. 1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attivita' di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso: a) l'integrita' e la riservatezza dei dati; b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso; c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
Article 11Disposizioni finali e finanziarie
1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , l'operativita' dell'ANIST e' avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operativita'. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonche' all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.
4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.
5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Annex 1Allegato 1
Articolo 4, comma 2 Allegato 1 "Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» I dati resi disponibili dall'ANIST, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente decreto, sono i seguenti: Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici presso qualsiasi istituzione scolastica (articolo 4, lettere a), b), c)) un flag binario che identifica se il soggetto e' attualmente frequentante una istituzione scolastica, oppure non frequentante; se attualmente frequentante una istituzione scolastica, sono registrati: il codice meccanografico dell'istituto principale, la denominazione dell'istituto principale, il codice meccanografico del plesso, la denominazione del plesso, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile); per ogni titolo di studio conseguito (rilasciato da istituzione scolastica di ogni ordine e grado), viene riportata la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, l'anno scolastico e l'istituto di conseguimento. Dati anagrafici relativi agli studenti (articolo 4, lettere d)) per ogni studente, ovvero ex-studente, registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e ID ANPR (ove attribuito ai sensi di Legge); per ogni studente, ovvero ex-studente, non registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita; I dati di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo 4 sopra descritti, sono rappresentati nella tabella seguente: Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esiti di qualifica per ogni titolo di studio conseguito Nome campo Descrizione Caratteristiche Fonte Denominazione Titolo Denominazione del titolo conseguito Elemento obbligatorio ANS Anno Conseguimento Anno scolastico di conseguimento del diploma/qualifica Elemento obbligatorio ANS Codice Indirizzo Maturita' Sidi Codice indirizzo di maturita' Elemento obbligatorio (solo per il II grado) ANS Descrizione indirizzo di maturita' Descrizione indirizzo di maturita' Elemento obbligatorio (solo per il II grado) ANS Voto Finale Voto del titolo conseguito (numerico) Elemento obbligatorio ANS Lode Lode si/no Elemento facoltativo ANS Qualifica Titolo Tipo di qualifica conseguita (se applicabile) Elemento obbligatorio(se applicabile) ANS Istituto Titolo Denominazione dell'istituto principale di conseguimento del titolo Elemento obbligatorio ANS Codice istituto principale Codice meccanografico dell'istituto principale di conseguimento del titolo Elemento obbligatorio ANS Codice scuola Codice meccanografico del plesso di frequenza Elemento obbligatorio ANS Denominazione scuola Denominazione plesso di frequenza Elemento obbligatorio ANS Anno di corso Anno di corso relativo alla frequenza Elemento obbligatorio ANS Esito Verifica Frequenza Esito sulla verifica della Frequenza valorizzato con: 1 = Frequentante; 2=Non Frequentante; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non piu' frequentante Elemento obbligatorio ANS Percorso Percorso di studio riferito al II Grado Elemento obbligatorio ANS Dati relativi agli edifici scolastici (articolo 4, lettera b) Per ogni edificio scolastico, sono contenuti i seguenti dati: Dati relativi agli edifici scolastici Nome campo Descrizione Caratteristiche Fonte codice agenzia delle entrate Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali Elemento obbligatorio SNAES Codice ISTAT Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune Elemento obbligatorio SNAES denominazione urbanistica generica (dug) [0..1] Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione Elemento obbligatorio SNAES denominazione ufficiale [0..1] Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti Elemento obbligatorio SNAES civico Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Elemento obbligatorio SNAES esponente [0..1] Parte letterale del numero civico, ove presente Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES specificita' [0..1] valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO) Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES Istituto Titolo valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziche' della successione naturale dei numeri. Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES
Annex 2Allegato 2
Articolo 6 Articolo 7, comma 2. Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST» Il presente documento descrive i servizi che ANIST assicura ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto. Servizi di consultazione per i cittadini 1. Accesso ai servizi L'accesso ai servizi da parte del cittadino registrato in ANIST e' possibile dall'area riservata del Portale ANIST, previa identificazione mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del medesimo CAD. 2. Profilo utente Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' decidere se completare un proprio profilo utente, fornendo un proprio indirizzo email di contatto e/o numero telefonico. 3. Servizio per la consultazione e richiesta di rettifica dei propri dati Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' consultare esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. E' assicurata la possibilita' di presentare richiesta di rettifica dei dati contenuti in ANIST, presentando apposita istanza tramite il Portale ANIST. 4. Servizio per la richiesta di certificati Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' richiedere e ottenere in via telematica il rilascio di un certificato concernente esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. I certificati disponibili sono i seguenti: - certificato relativo alla verifica della frequenza del percorso di studio degli studenti (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto); - certificato relativo ai titoli conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente decreto). La lista e i modelli dei certificati disponibili sono pubblicati sul portale ANIST, dove sono resi disponibili anche eventuali aggiornamenti e le lingue straniere in cui possono essere rilasciati. Prima della formazione del certificato, viene visualizzata un'anteprima del certificato per consentire al richiedente di verificare la correttezza dei dati. Nell'Anteprima non e' apposto alcun contrassegno e, in diagonale, e' apposta la dicitura «ANTEPRIMA». A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, viene prodotto il certificato in formato .pdf, con le seguenti caratteristiche: riporta il logo del Ministero dell'Istruzione e del merito e la dicitura: «Anagrafe nazionale dell'istruzione»; e' sottoscritto con il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; e' apposto il contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del CAD. In caso di mancata emissione del certificato, verra' restituito un apposito codice di errore. Il certificato prodotto sara' disponibile immediatamente per il download da parte del cittadino e comunque conservato nella sua Area riservata per il periodo di validita' del certificato stesso, per successive consultazioni e/o download. A scelta del cittadino, il certificato prodotto potra' altresi': a) essere inviato all'indirizzo e-mail disponibile nel profilo utente del cittadino (ove disponibile); b) essere inviato al domicilio digitale del cittadino (ove disponibile); c) reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD (ove disponibile). Servizi di consultazione per le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e altre pubbliche amministrazioni Per consentire alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche di fruire dei dati e/o di un insieme di dati in essa contenuti per le finalita' di cui all'articolo 7 del presente decreto, ANIST rende disponibili appositi servizi (web service) fruibili per il tramite della PDND, usufruendo dei relativi meccanismi di autenticazione, accesso e sicurezza. Al fine di garantire l'accesso ai soli dati strettamente necessari per il conseguimento delle specifiche finalita' motivo di ogni singolo trattamento, in conformita' alla normativa vigente, sono resi disponibili i seguenti servizi per la verifica e/o la consultazione puntuale dei dati associati a ciascun soggetto registrato in ANIST: 1) Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi alle frequenze in corso di validita' presso qualsiasi istituzione scolastica: a) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso un'istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); b) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); c) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto e' o meno frequentante e, in caso positivo, restituisce il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile); d) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso le istituzioni scolastiche: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto e' o meno frequentante un'istituzione e, in caso positivo, restituisce, per ogni frequenza in essere, il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile). 2) Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi ai titoli di studio conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica di ogni ordine e grado: a) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, .) rilasciato da una istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); b) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, .) rilasciato da una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); c) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una specifica istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio dall'istituzione indicata e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento; d) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, l'istituto scolastico che lo ha rilasciato, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento. La lista dei servizi resi disponibili e le relative specifiche tecniche e' pubblicata sul Portale ANIST, ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.
Annex 3Allegato 3
Articolo 8, comma 1 Allegato 3 «Consultazione ANIST-ANPR» Dati identificativi degli studenti,che sono allineati con ANPR Descrizione campo Codice Fiscale/ ID ANPR ove attribuito per legge Cognome Nome Data di Nascita Comune o Stato estero di nascita Sesso Cittadinanza Comune e indirizzo di residenza
Annex 4Allegato 4
Articolo 8, comma 2. Allegato 4 «Allineamento ANIST-ANNCSU» Di seguito si illustra il dettaglio delle variabili oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU. Con particolare riferimento ai dati relativi alla codifica ed al georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici contenuti nelle banche dati degli edifici scolastici, le variabili in costante allineamento con ANNCSU sono le seguenti: Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Stradario ANNCSU» (ST - 030201) Denominazione Descrizione codice agenzia delle entrate Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali codice ISTAT Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune denominazione urbanistica generica (dug) [0..1] Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione denominazione ufficiale [0..1] Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti (1) Si fa riferimento al documento «Modellazione dati della Specifica ANNCSU» emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 12 novembre 2021, citato nel testo e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Portale ANIST Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Indirizzario ANNCSU» (IN NC - 030202) Denominazione Descrizione civico Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Corrisponde all'attributo «numero - CIVICO NUM» della Classe 030102 «Numero civico - CIVICO» del DBGT. esponente [0..1] Parte letterale del numero civico, ove presente specificita' [0..1] Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO) metrico [0..1] Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziche' della successione naturale dei numeri
Annex 5Allegato 5
Articolo 10 Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» 1. Introduzione Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIST, in conformita' all'articolo 62-quater, comma 6, del CAD. Per le predette finalita', l'ANIST e' dotata di: - un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni; - un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema; - sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati; - un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'Istruzione e del merito tramite funzionalita' di alert; - una Certification Authority; - sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni; - sistemi e servizi di Disaster Recovery. Il piano di continuita' operativa esplicitera' le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. 2. Integrita' e riservatezza dei dati L'integrita' (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e la riservatezza dei dati presenti nelle banche dati sono garantite da opportune regole di profilazione e secondo il principio dei minimi privilegi necessari. Tutti gli accessi, inoltre, sono tracciati e registrati in file di log. La riservatezza dei dati e', inoltre, garantita attraverso l'adozione di misure di pseudonimizzazione tramite il disaccoppiamento dei dati e il mascheramento delle chiavi di correlazione. I dati ulteriori, necessari ai soli servizi di monitoraggio, sono memorizzati in forma pseudonimizzata in una sezione segregata e distinta della base dati ANIST. Nel caso di servizi fruiti tramite il Portale ANIST, il non ripudio (condizione secondo la quale non si puo' negare la paternita' e la validita' del dato) e' garantito sia dalla non modificabilita' dei log di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di piu' di un fattore di autenticazione) per l'accesso ai servizi. L'integrita' e il non ripudio dei documenti scaricabili dal Portale ANIST sono garantiti attraverso l'apposizione di un sigillo elettronico ad ogni documento. Per la fruizione dei servizi resi fruibili dalla PDND l'integrita' e il non ripudio sono garantiti dalle policy proprie della PDND. 3. Tracciamento delle operazioni effettuate E' previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimita' del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrita' e inalterabilita', ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio. Sono registrati anche i file di log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sulle basi dati, nonche' i log di servizio. Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, devono essere generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.). Il periodo di retention dei dati e dei log sara' definito in apposita policy del Ministero dell'Istruzione e del merito e reso noto ai cittadini nelle informative che saranno rilasciate, rispettando il principio di non eccedenza e, piu' in generale, la normativa in materia di data protection. 4. Infrastruttura fisica L'infrastruttura di ANIST e' installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuita' di servizio tramite soluzioni di alta affidabilita' (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua. Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito. 5. Protezione da attacchi informatici Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano: a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operativita' alle sole funzionalita' necessarie per il corretto funzionamento dei servizi; b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi; c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione; d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema. Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici e' adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure: a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema e hardening delle macchine; b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonche' di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante; c) esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilita' sul codice sorgente; d) adozione di meccanismi, tipo captcha, sul Portale ANIST e di sistemi di rate-limit (limitanti il numero di transazioni nell'unita' di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio; e) presenza di sistemi di backup e disaster recovery. Il backup dovra' riguardare i seguenti elementi: dati, configurazioni dei sistemi, software applicativo, file di log e di alert. 6. Accesso L'accesso all'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza, disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'articolo 51 del CAD. I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita. L'ANIST invia e riceve le comunicazioni in modalita' sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo Transport Layer Security (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia ( Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020 ).
Annex 6Allegato 6
Articolo 11, comma 3. Allegato 6 «Cronoprogramma» Attivita' Scadenza 1.Analisi II semestre 2024 2.Progettazione II semestre 2025 3.Sviluppo I semestre 2026 4.Attivazione II semestre 2026