Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante «Nuovo codice della strada », e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attivita' di autoscuola; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera c), che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 , sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento per il conseguimento di una patente di guida; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 , concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti; Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' per l'abilitazione all'attivita' di insegnante e di istruttore; Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021; Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011 , ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, e' necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale e' svolta la relativa attivita' di istruttore; Rilevato che, ai sensi dell' articolo 115, comma 1, del codice della strada , la patente di categoria D puo' conseguirsi all'eta' di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 ; Ritenuta l'opportunita' di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011 , onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attivita' di insegnamento riguardi tali categorie di patenti; Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalita' di esame, nonche' aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento; Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023; Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17
1. 1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; »; 2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: « , conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana »; b) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all' articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo. »; 2) al comma 3, la parola «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso»; c) all'articolo 3: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. »; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. ». d) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. »; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: « , ne' puo' farne piu' parte, »; 3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento »; 4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: « 3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza del predetto accordo. »; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: « Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a: a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione; b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione; c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione; d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione. 2. Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5). »; f) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall' articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie: 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d); 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2. »; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: « Art. 7 (Corso di formazione iniziale per istruttore). - 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. 2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all' articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso e' articolato: a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5; b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c); d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). 3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.». 4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso. 5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 . »; h) all'articolo 8: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacita' di istruzione del candidato. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. »; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 2.2) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo e' possibile ripetere la prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) »; 2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) terza prova: per dimostrare la propria capacita' di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche: 1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE; 2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE; 3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1; 4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1. »; 2.4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo e' possibile ripetere la terza prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli. »; i) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. »; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: « ne' puo' farne piu' parte, »; 3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento »; 4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: « 3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attivita' regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, e' disciplinata in conformita' all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza predette linee guida. »; 5) al comma 4 le parole: « accreditati ai sensi del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « erogatori di cui all'articolo 2, comma 2, »; l) all'articolo 10: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 1, lettere c) e d)» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»; 2) al comma 2, le parole: « del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) »; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed e' in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 . Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacita' di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacita' di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova e' possibile ripeterla, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima. »; m) all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale »; n) all'articolo 13: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica »; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi. »; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4. »; o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
Article 2Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validita' degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, e' consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Annex 1Allegato 1
ALLEGATO 1 (Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2) PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI A) Parte teorica (160 ore) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) 8 ORE Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) 7 ORE Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) 5 ORE Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili docente: ingegnere o insegnante 20 ORE Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante 25 ORE Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante 5 ORE Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocita' docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante 6 ORE Trasporto delle merci pericolose docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante 2 ORE Conducenti e titoli abilitativi alla guida docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante 7 ORE Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante 20 ORE Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) 5 ORE Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo 15 ORE Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo 5 ORE Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. docente: medico 10 ORE Elementi di primo soccorso docente: medico 5 ORE Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) 10 ORE Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante 5 ORE
Annex 2Allegato 2
ALLEGATO 2 (Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1) PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI A) Parte teorica (90 ore) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: ingegnere o insegnante 20 ORE Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) 10 ORE Peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi docente: ingegnere o istruttore 10 ORE Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante 20 ORE Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo 5 ORE Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo 10 ORE Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore docente: insegnante 5 ORE Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico 5 ORE Elementi di primo soccorso docente: medico 5 ORE B) Parte pratica (lezioni individuali): 1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 1 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato. 26 ORE 2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 2 a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato. 32 ORE 3. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 3 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus. 32 ORE 4 Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 4 a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; e) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus. 38 ORE
Annex 2 (2)Allegato 2 bis
ALLEGATO 2-bis (Articolo 10, comma 3) Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) in: ABILITAZIONE PROGRAMMA DEL CORSO ESAME INTEGRATIVO Art. 5, co. 1, lett. b) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A Dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A Art. 5, co. 1, lett. c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus Dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un autobus Art. 5, co. 1, lett. d) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus Dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un autobus Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) in: ABILITAZIONE PROGRAMMA DEL CORSO ESAME INTEGRATIVO Art. 5, co. 1, lett. c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un autobus Art. 5, co. 1, lett. d) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un autobus Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) in: ABILITAZIONE PROGRAMMA DEL CORSO ESAME INTEGRATIVO Art. 5, co. 1, lett. d) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacita' di istruzione alla guida di un autobus
Annex 3Allegato 3
ALLEGATO 3 (Articoli 2, comma 3, 7, comma 4 e 10, comma 3) ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE Parte di provvedimento in formato grafico
Annex 3 (2)Allegato 3 bis
ALLEGATO 3-bis (Articoli 4, comma 1 e 9, comma 1) ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA Parte di provvedimento in formato grafico