Regolamento recante le modalita' di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali. (24G00091)
Article 7
In force · version of Jun 25, 2024
Requisiti, incompatibilita' e cessazione dei conciliatori
1. Possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4, i militari in servizio permanente ai sensi dell' articolo 874 del codice dell'ordinamento militare con almeno cinque anni di servizio nella Forza armata o nella Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, nonche' i militari in ausiliaria richiamati in servizio presso la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del codice dell'ordinamento militare .
2. Non possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articolo 3 e 4, i militari sospesi dall'impiego, in aspettativa, in congedo straordinario, in licenza straordinaria, ivi inclusa quella di cui all' articolo 1484 del codice dell'ordinamento militare , in distacco sindacale, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell' articolo 1480, comma 6, del codice dell'ordinamento militare , nonche', limitatamente all'incarico di conciliatore in rappresentanza delle amministrazioni militari, i militari che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni antecedenti alla designazione, le cariche di cui all' articolo 1477-ter del codice dell'ordinamento militare .
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, i conciliatori cessano dalle proprie funzioni quando per ragioni connesse all'impiego sono trasferiti in una regione amministrativa diversa da quella in cui ha sede la commissione di cui fanno parte, quando transitano in una delle categorie del congedo di cui all' articolo 880 del codice dell'ordinamento militare , eccezion fatta, ai sensi del comma 1, per militari in ausiliaria richiamati in servizio ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del Codice dell'ordinamento militare , nonche' quando si verifica una delle condizioni di cui al comma 2. Cessano altresi' dalle funzioni presso la commissione di cui fanno parte, senza possibilita' di sostituzione, i conciliatori designati da un'associazione rappresentativa cancellata dal relativo albo istituito presso il Ministero competente.
4. Nei casi di cui al comma 3 primo periodo, le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione del relativo conciliatore con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6, dandone contestuale comunicazione anche al presidente della commissione interessata. Con le medesime modalita', le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione dei rispettivi conciliatori per ulteriori motivate ragioni. Le sostituzioni dei conciliatori effettuate ai sensi del presente comma hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello delle relative comunicazioni ministeriali.