Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti. (24G00101)
Article 2
In force · version of Jul 12, 2024
Articolo 2. Prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto salvamento 1. La prova pratica di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento e' volta ad accertare il possesso della capacita' e abilita' relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalita': a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi; b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondita' di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri; c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro; d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto; e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.