Preamble Preamble
IL MINISTRO DEL TURISMO Visto l'articolo 117, commi 2, lettera e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di «tutela della concorrenza», «professioni» e turismo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che consente al Ministro di adottare, con decreto ministeriale, regolamenti nelle materie di competenza; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 , recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 ; Visto, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante «Nomina dei ministri», con il quale la sen. Daniela Garnero Santanche', tra gli altri, e' stata nominata Ministro del turismo; Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 , recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»; Visto l'articolo 57, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il quale: «Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante il « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come successivamente modificata ed integrata; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'articolo 3; Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale e' stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Vista in particolare, la Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante «Disciplina della professione di guida turistica», ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , all'individuazione delle ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre quelle di cui al comma 1 del citato articolo, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento dell'esame; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' articolo 5, comma 1, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , all'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche, alla iscrizione nel quale e' subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' articolo 6, comma 7, lettera a) della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , a stabilire le condizioni alle quali la prestazione della guida turistica possa essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto; Sentito sul punto il Ministro per gli affari europei, il Sud le politiche di coesione e il PNRR; Ritenuto altresi' di procedere, in attuazione dell' articolo 6, comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , a stabilire le modalita' di svolgimento delle misure compensative, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica; Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 13 dicembre 2023, n. 190 , alla definizione degli ambiti e delle modalita' di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica, nonche' delle modalita' di iscrizione delle guide turistiche gia' abilitate in una o piu' regioni nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale relative alle specializzazioni territoriali; Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , alla regolamentazione delle funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti lo svolgimento della professione di guida turistica da parte dei soggetti autorizzati; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' articolo 14, comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , alla determinazione del contributo a carico dei soggetti interessati alla partecipazione all'esame di abilitazione, nonche' dei contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni; Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 , nella seduta del 30 maggio 2024, in relazione all'attuazione dei citati articoli 4 , 6 e 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024. Adotta il seguente regolamento:
Article 1Requisiti per la partecipazione all'esame nazionale di abilitazione
1. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a. aver compiuto la maggiore eta'; b. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c. godere dei diritti civili e politici; d. non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e. non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale ; f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita', oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'articolo 2.
Article 2Procedura per il conseguimento dell'abilitazione
1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica secondo le modalita' previste dal presente Capo.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda.
3. Il medesimo bando prevede, altresi', le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento delle procedure di esame il cui importo e' stabilito al successivo articolo 28.
Article 3Prove di esame
1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalita' del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.
3. Per ogni prova puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta nelle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta.
6. La prova orale valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
7. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacita' di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma precedente.
8. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.
Article 4Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
3. Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Qualora le circostanze lo richiedano, e' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni d'esame, nonche' membri supplenti.
5. La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame, articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 3, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle prove.
6. L'incarico di componente della Commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Article 5Destinatari
1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale le guide turistiche che: a. hanno superato l'esame di abilitazione di cui al Capo I del presente regolamento; b. hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale con le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del Capo III del presente regolamento; c. sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati: a. numero di iscrizione; b. nome, cognome e codice fiscale; c. data di conseguimento dell'abilitazione; d. eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento; e. lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute e comprovate ai sensi del successivo articolo 7, comma 3; f. data dell'ultimo aggiornamento professionale; g. titolo di studio.
Article 6Sezioni
1. L'elenco nazionale e' suddiviso in due sezioni, come di seguito individuate: a. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco nazionale; b. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, ai sensi dell' articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati nelle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del presente regolamento, e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione.
3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da inviare in via telematica al Ministero del turismo.
Article 7Verifica delle domande
1. Il Ministero del turismo verifica l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente Capo sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione.
2. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate dalle guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni o province alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , il Ministero provvede ad iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno gia' conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto.
3. Il Ministero del turismo provvede altresi' all'aggiornamento dell'elenco nazionale a seguito della comunicazione delle specializzazioni acquisite, delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale.
Article 8Costituzione e gestione dell'elenco nazionale
1. L'elenco nazionale e' realizzato e gestito attraverso apposita piattaforma informatica dal Ministero del Turismo.
Article 9Effetti dell'iscrizione nell'elenco nazionale
1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale il Ministero del turismo rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 . Nelle more del rilascio del tesserino o in caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato dalla relativa denuncia, le guide turistiche possono esercitare la professione esibendo all'occorrenza documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e il possesso del tesserino personale di riconoscimento consentono alla guida turistica di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
3. Le guide turistiche, iscritte nell'elenco nazionale e in possesso del tesserino personale di riconoscimento, hanno diritto all'accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalita' di studio o formazione in base a quanto previsto dall' articolo 9 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
Article 10
Pubblicita'
1. L'elenco nazionale e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.
Article 11Disposizioni transitorie
1. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 8 del presente Capo, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Capo, ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento gia' in loro possesso.
Article 12Trattamento dei dati personali
1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Capo, in particolare delle generalita' delle guide turistiche che presentano domanda di iscrizione all'elenco nazionale.
2. Il Ministero del turismo e' titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il soggetto gestore della piattaforma informatica di cui all'articolo 8 del presente Capo assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione della piattaforma informatica, il Ministero del turismo individua gli obblighi cui e' tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 .
Article 13Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia: a. su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ; b. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007 , consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo caso il Ministero del turismo, previa istanza dell'interessato, si esprime in ordine alle modalita' di svolgimento della misura compensativa, ove ritenuta necessaria.
Article 14Libera prestazione del servizio di guida turistica
1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate ai seguenti commi.
2. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , l'attivita' di guida turistica svolta per non piu' di sessanta giorni annui, e comunque per non piu' di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, e' considerata avente carattere temporaneo e occasionale.
4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attivita' di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste dal Capo V del presente regolamento.
Article 15Dichiarazione preventiva
1. La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e' corredata da: a. copia di un documento di identita' in corso di validita'; b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida turistica; c. certificazione dell'autorita' competente che attesti che il professionista e' legalmente stabilito in uno degli Stati indicati dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida turistica e che non gli e' vietato di esercitarla, anche su base temporanea; d. una prova, con qualsiasi mezzo, ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 , che il prestatore ha esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la professione non e' regolamentata.
Article 16
Modalita' di svolgimento della prova attitudinale
1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera b) lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica e' riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al successivo articolo 18, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalita' del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una o piu' delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da allegare, nonche' le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30 del presente regolamento.
3. La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
Article 17Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. E' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni di esame, nonche' membri supplenti.
3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle stesse.
4. L'incarico di componente della commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Article 18
Modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della formazione complementare
1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attivita' di guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13, in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente articolo 16, e' prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare.
2. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, puo' assumere la responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilita'. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attivita' e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio.
3. La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al precedente articolo 16, comma 4.
4. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai sensi dell' articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, puo' ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilita' e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonche' della formazione complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3.
5. Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita' svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed e' espresso un parere sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento puo' essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.
Article 19Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi all'applicazione delle misure compensative gia' avviati alla data di adozione del presente regolamento.
Article 20Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo
1. I soggetti in possesso della qualifica di guida turistica in conformita' alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Capo.
Article 21Destinatari
1. Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai sensi del Capo II del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.
3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma precedente viene presentata dalla guida turistica gia' abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nella quale, tra l'altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai fini dell'annotazione nell'elenco nazionale.
Article 22Corsi di specializzazione
1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica, negli ambiti tematici e territoriali di cui al presente articolo.
2. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di seguito: a. area storico-artistica; b. area archeologica; c. area storico-demo-etno-antropologica; d. area enogastronomica; e. area scientifica tecnologica; f. patrimonio religioso; g. patrimonio museale; h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita'; i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza eta'; l. patrimonio monumentale italiano; m. patrimonio musicale italiano.
3. Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4. Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione.
5. La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della guida turistica iscritta nell'elenco nazionale e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza.
6. I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di formazione.
7. A seguito del rilascio del certificato di cui al comma precedente, la guida turistica puo' presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali.
Article 23Corsi di aggiornamento professionale
1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attivita' formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo 3 e di specializzazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Le attivita' di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche.
2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica.
3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento.
5. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.
Article 24
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall' articolo 12, commi 1 , 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui e' commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.
2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.
3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all' articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
Article 25
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall' articolo 12, comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1. L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , e' demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
2. Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
Article 26
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall' articolo 12, comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall' articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.
Article 27Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 12, commi 5 , 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.
Article 28Contributo di partecipazione all'esame di abilitazione
1. I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in euro 10,00.
Article 29Contributo per il rilascio del tesserino
1. I soggetti che hanno superato lo specifico esame di abilitazione, iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche di cui al Capo II del presente regolamento, richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il rilascio del tesserino e' subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del presente regolamento, nonche' ai soggetti gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 .
Article 30Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.
Article 31Costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare
1. I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento di cui al capo IV del presente regolamento, nonche' i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare di cui all'articolo 18, variabili a seconda delle peculiarita' del corso, sono interamente a carico dei partecipanti.
Article 32Ambito di applicazione
1. In conformita' all' articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 , le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Article 33Oneri a carico del bilancio dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell' articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 . Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.