Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , recante codice della navigazione ; Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 , recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662 , recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 , recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 , recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 , recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , in attuazione dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 , recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 , concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 , concernente il regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , recante regolamento di attuazione dell' articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante il codice della nautica da diporto ; Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all' articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 ; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e 7 maggio 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. Dopo l' articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982); b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unita' da diporto; c) "autorita' della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346 ; d) "autorita' marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi; e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ; g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 ; h) "STED": Sportello telematico del diportista; i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto; l) "UMC": uffici motorizzazione civile. ».
Article 2Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « nel registro delle imbarcazioni da diporto » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ATCN ».
Article 3Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione. ».
Article 4Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole « imbarcazioni da diporto autocostruite » sono sostituite dalle seguenti: « unita' da diporto costruite per uso personale »; b) al comma 1: 1) la parola « autocostruita » e' sostituita dalle seguenti: « costruita per uso personale, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e »; 2) le parole «nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a uno STED»; c) al comma 2: 1) la parola « autocostruite » e' sostituita dalle seguenti: « da diporto costruite per uso personale »; 2) le parole «dell'articolo 10 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 »; 3) le parole «3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 giugno 2011, n. 104»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . ».
Article 5Perdita di possesso
1. L' articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 6 (Perdita di possesso). - 1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso. 2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo' disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . 3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilita' ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo. ».
Article 6Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Per l'iscrizione di un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. »; b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo. »; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: « 3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice. ».
Article 7Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il » sono sostituite dalle seguenti: « effettua il ».
Article 8Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « nei registri di iscrizione delle unita' » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ATCN ».
Article 9Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo le parole «imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: « e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice ».
Article 10Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto » sono sostituite dalle seguenti: « all'UCON, tramite uno STED, »; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare. ».
Article 11Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « del conservatore » sono sostituite dalle seguenti: « dell'UCON »; b) al comma 2, le parole « all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione » sono sostituite dalle seguenti: « all'UCON, tramite uno STED, ».
Article 12
Esecuzione della pubblicita'
1. L' articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 13 (Esecuzione della pubblicita'). - 1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicita'. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalita' eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione. 2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicita' non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicita' e' nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo. 3. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unita' registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN. ».
Article 13Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole « nei registri » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ATCN »; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di conservatoria navale. ».
Article 14
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero
1. L' articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 15 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). - 1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unita' iscritta. ».
Article 15
Licenza di navigazione per unita' da diporto
1. Dopo l' articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono inseriti i seguenti: « Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unita' da diporto). - 1. I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza. Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). - 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , presentando il titolo di proprieta' o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi. 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. 3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2. 4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2. Art. 15-quater (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). - 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all' articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 . 3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e' ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi. 5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale. 6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica. 7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all' articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 , e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni. Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferma restando la necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unita'. Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). - 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice. ».
Article 16Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole « dai registri » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ATCN »; b) al comma 1, le parole « all'ufficio di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « all'UCON tramite uno STED »; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo. »; d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima procedura e' adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice. »; e) al comma 4, dopo le parole «dall'autorita'» sono inserite le seguenti: « marittima o della navigazione interna »; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e' rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto. »; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario. »; h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta', l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza. ».
Article 17Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto
1. L' articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 17 (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione. ».
Article 18
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Dopo l' articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 17-bis (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche il proprietario presenta all'autorita' marittima di iscrizione i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 , rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorita' marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza deteriorata. ».
Article 19
Individuazione delle unita' da diporto iscritte nell'ATCN
1. L' articolo 19 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 19 (Individuazione delle unita' da diporto iscritte nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle unita' da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati. ».
Article 20Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 20, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo le parole «la stessa e'» e' inserita la seguente: « stata ».
Article 21Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore
1. Dopo l' articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando e' fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice. 2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione. ».
Article 22Identificativo per la navigazione temporanea
1. L' articolo 21 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 21 (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1. L'identificativo per la navigazione temporanea e' generato automaticamente dal CED su base nazionale ed e' costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP". 2. L'identificativo e' riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1. ».
Article 23Modifiche all'articolo 22 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui all'articolo 21, comma 1 ».
Article 24Modifiche all'articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «navi da diporto» sono inserite le seguenti: « , anche utilizzate a fini commerciali, nonche' per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , »; b) al comma 2, dopo le parole «circondariali marittimi» sono inserite le seguenti: «e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole «Gli uffici marittimi» sono inserite le seguenti: «, gli UMC»; c) al comma 3, le parale da «a cura dell'ufficio che ha provveduto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita', inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione »; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorita' consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia. »; e) al comma 4, le parole « o consolari » sono sostituite dalle seguenti: « , gli UMC o gli uffici consolari »; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis. L'armatore puo' chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure piu' posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali e' adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice. ».
Article 25Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto
1. L' articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 24 (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). - 1. Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED. 2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dai seguenti documenti: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , da cui risulti che l'impresa individuale o la societa' richiedente ha nell'oggetto sociale le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale; c) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, citta' metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice. 3. In caso di mutamento di uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere. ».
Article 26
Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale, nautica sociale, comando e condotta di unita' da diporto
1. Dopo l' articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono inseriti i seguenti: « Art. 24-bis (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale). - 1. In caso di lavori di trasformazione di unita' battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che e' trattenuto dall'autorita' doganale fino alla riesportazione dell'unita', al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Art. 24-ter (Nautica sociale). - 1. L'autorita' competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorita' le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonche' gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unita' e le aree di sosta dei relativi carrelli. 2. Le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto. 3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime. Art. 24-quater (Comando e condotta di unita' da diporto). - 1. Per comando di un'unita' da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unita', come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessita' di tenere costantemente il timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi. 2. Per condotta di un'unita' da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unita'. ».
Article 27Modifiche all'articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 3 ».
Article 28Patenti nautiche di categoria D
1. Dopo l' articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 27-bis (Patenti nautiche di categoria D). - 1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali: a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonche' di moto d'acqua, se di tipo D1; b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2. 2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. L'abilitazione e' limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa. 3. A bordo delle unita' di cui al comma 1 puo' essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV. 4. Fino al compimento del diciottesimo anno di eta', la patente di categoria D, tipo D1, e' limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua. 5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneita' psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico. 6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A. » .
Article 29Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera a, le parole « per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale » sono sostituite dalle seguenti: « per i trasporti e la navigazione » e dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1. »; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto. ».
Article 30Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2
1. L' articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). - 1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame. 2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 , gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870 . Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC. 3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita: a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo; b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005. 4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere a) e b). 5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica. 7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT. 8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse. 10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nonche' a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 , nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 . ».
Article 31Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1. Dopo l' articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). - 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale. 2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice. 3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2. 4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo; b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche; c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale; d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche; e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale; f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti. ».
Article 32Modifiche all'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « la relativa prova pratica » sono sostituite dalle seguenti: « le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela »; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione. ».
Article 33Esercitazioni pratiche
1. L' articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 31 (Esercitazioni pratiche). - 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. 2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda. ».
Article 34Rilascio delle patenti nautiche senza esami
1. L' articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono: a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare; c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare; d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unita' madre; f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa; g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare. 2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti: a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare; d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre; e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza. ».
Article 35
Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane
1. L' articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 34 (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale. 2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'. 3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione. 4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza. ».
Article 36
Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale
1. L' articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda: a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5; b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10; c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio. 2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore. ».
Article 37
Giudizio di idoneita'
1. L' articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida. 2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C. 3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste. 4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore. 5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico. 7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. 8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi: a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3; b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno. 9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici. 13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni. 14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati. ».
Article 38Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche
1. L' articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche). - 1. Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 , o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . ».
Article 39Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . »; b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione. ».
Article 40Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche »; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o su disposizione dell'autorita' giudiziaria ».
Article 41Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente « 2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni. »; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente « 3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi. ». c) al comma 5, le parole « al prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « all'UMC »; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: « 7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. »; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: « 8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1. ».
Article 42Revoca delle patenti nautiche
1. L' articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36. 2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2. 3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione. 4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1. ».
Article 43Unificazione di patenti nautiche
1. L' articolo 45 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 45 (Unificazione di patenti nautiche). - 1. Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente. ».
Article 44Registro delle patenti nautiche
1. L' articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».
Article 45Distruzione delle patenti nautiche
1. Dopo l' articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell' articolo 2963 del codice civile . Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti. 2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. ».
Article 46Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis »; b) al comma 3, dopo le parole «natanti da diporto» sono inserite le seguenti: «e le moto d'acqua» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche».
Article 47Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: « Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON » e alla lettera b), le parole da «dell'articolo 10 del codice ovvero affidato» fino alla fine della lettera sono sostituire dalle seguenti: « del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria »; b) al comma 3, le parole « nei registri » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ATCN » e dopo le parole « dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « o dello Spazio economico europeo »; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON. »; d) al comma 5, le parole « affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante » sono sostituite dalla seguenti: « autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria »; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON. ».
Article 48Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera a) le parole « dall'immatricolazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla registrazione nell'ATCN » e alla lettera b) le parole « dall'immatricolazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla registrazione nell'ATCN »; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6 » e al secondo periodo, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: « o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria »; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: « 3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. »; d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena ».
Article 49Modifiche all'articolo 52 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 52, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: « o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria »; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto. » .
Article 50Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. »; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice ».
Article 51Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio. »; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio. »; d) al comma 3, la parola « acquascooter » e' sostituita dalle seguenti: « moto d'acqua ».
Article 52Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « , compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN ».
Article 53Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole « dei requisiti in base ai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dello stato di navigabilita' in base al quale »; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare. »; c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: « 3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998. 3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'. ».
Article 54Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , la parola « tenuto » e' sostituita dalla seguente: « tenuta ».
Article 55Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica
1. Dopo l' articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « Art. 60-bis (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). - 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11. ».
Article 56Tipi di visite
1. L' articolo 62 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 62 (Tipi di visite). - 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza: a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio; b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70; c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED. 3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , previa presentazione della DCI aggiornata. 4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . 5. L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza. ».
Article 57Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « nonche' un'ispezione a secco della carena » sono sostituite dalle seguenti: « , un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua »; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati. »; c) al comma 3, le parole « organismi affidati » sono sostituite dalle seguenti: « organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ».
Article 58Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: « o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, »; b) al comma 2, dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: « o della navigazione interna »; c) al comma 3, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria» e dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna»; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: « 3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3. » .
Article 59Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5, ».
Article 60Modifiche all'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: « Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'. ».
Article 61Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
Article 62Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato » sono sostituite dalle seguenti: « dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON ».
Article 63Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di nave proveniente da altri registri »; b) al comma 2, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: « o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ».
Article 64Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; b) al comma 2, la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; c) al comma 4, la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; d) al comma 5, la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; e) il comma 6 e' abrogato.
Article 65Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; b) al comma 3, la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; c) al comma 4, le parole « affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; d) al comma 6, le parole « affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ».
Article 66Modifiche all'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione. ».
Article 67Modifiche all'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure una bussola elettronica »; 2) alla lettera h), la parola « quattro » e' sostituita dalla seguente: « tre »; 3) alla lettera i), la parola « quattro » e' sostituita dalla seguente: « tre »; 4) alla lettera l), la parola « tre » e' sostituita dalla seguente: « due »; 5) alla lettera m), la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; 6) alla lettera n), la parola « ministeriale » e' sostituita dalle seguenti: « del Ministro della sanita' »; 7) alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 »; 8) alla lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 »; 9) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: « t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 »; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 , rispondente comunque alla norma EN 60945. ».
Article 68Modifiche all'articolo 76 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 76, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice ».
Article 69Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: « nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova » e la parola « affidato » e' sostituita dalle seguenti: « autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »; b) al comma 2, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: « nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova » , la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 » e dopo le parole «prove di navigazione con navi da diporto» sono inserite le seguenti: «non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice».
Article 70Modifiche al Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. Alla rubrica del Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ».
Article 71Modifiche all'articolo 78 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 78, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 : a) al comma 1. dopo le parole «escluso l'equipaggio» sono inserite le seguenti: « , nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 »; b) al comma 2, le parole « Alle unita' » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita' ».
Article 72Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , al quale affidarne l'esecuzione. ».
Article 73Modifiche all'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « ovvero affidati » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , »; b) al comma 2, la parola « affidato » e' sostituita dalla seguente: « autorizzato ».
Article 74Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole « all'allegato VII » sono sostituite dalle seguenti: « all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto »; 2) alla lettera a), le parole da «sulla base della dichiarazione di idoneita'» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON »; 3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorita'» sono inserite le seguenti: « marittima o della navigazione interna »; b) al comma 3, le parole « nei registri » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ATCN »; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'. »; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. »; e) al comma 7, le parole «e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita' marittima o della navigazione interna»; f) al comma 8, le parole « di uno dei Paesi dell'Unione europea » sono sostituite dalla seguente: « straniera ».
Article 75Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto. ».
Article 76Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , le parole « La visita iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale ».
Article 77Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis. »; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato. »; c) al comma 2, le parole « L'autorita' comunica » sono sostituite dalle seguenti: « L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', ».
Article 78Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis. »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti. ».
Article 79Modifiche all'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All' articolo 89, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , la parola « sei » e' sostituita dalla seguente: « otto ».
Article 80Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Dopo l' articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono inseriti i seguenti: « Art. 89-bis (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , iscritte nel registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 . 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2. Art. 89-ter (Italian Passenger Yacht Code). - 1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht". 2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1. 3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard. 4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice. 5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza: a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata; b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente; c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga; d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13; e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica. 6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'. 7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale. 8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse. 10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica. 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7. »
Article 81Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 90, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole «indicati nell'allegato V,» sono inserite le seguenti: « issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e »; b) alla lettera c), le parole «un'unita» sono sostituite dalle seguenti: «un'unita'» e le parole «EN 14467» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018».
Article 82Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. 1. All' articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. »; b) al comma 2, le parole « il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito » sono sostituite dalle seguenti: « le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite »; c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» e' inserita la seguente: « autoraddrizzante »; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 »; e) al comma 5, le parole « dai segnali » sono sostituite dalle seguenti: « dalle segnalazioni ».
Article 83Limitazioni particolari
1. Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo il Capo III sono inseriti i seguenti: « Capo III-bis Limitazioni particolari Art. 91-bis (Limiti di velocita' e di emissioni sonore). - 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente. 2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi. 3. Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente. Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). - 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorita' della navigazione interna competente mira a garantire: a) l'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza; b) l'ancoraggio delle unita' da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumita' delle persone a bordo, con riguardo alle localita' che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsita' di ripari o fondali superiori a 10 metri. Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne). - 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. 3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione. 4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione. Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). - 1. La comunicazione di inizio attivita' prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, e' presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalita' telematiche, dalle ditte individuali o dalle societa' che: a) hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneita' di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare; b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilita' civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino. 2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'. 3. Nella comunicazione di inizio attivita' sono contenuti: a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative; b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa' e per le cooperative; c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; e) i contatti di reperibilita'; f) gli estremi di individuazione delle unita' da diporto adibite al servizio. 4. La comunicazione e' inoltre presentata in caso di: a) trasferimento della sede legale; b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto; c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attivita'; d) variazioni della proprieta' o dell'assetto societario o cooperativo; e) variazione delle unita' da diporto adibite al servizio; f) variazione dei contatti di reperibilita'. 5. La comunicazione di inizio attivita' puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che: a) hanno compiuto gli anni diciotto; b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). 6. La comunicazione di inizio attivita' non puo' essere presentata da coloro che: a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37; b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento. 7. Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio. 9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8. 10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate. Art. 91-sexies (Requisiti dell'equipaggio). - 1. Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III. 2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Art. 91-septies (Requisiti dell'unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere: a) iscrizione nell'ATCN; b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54; d) certificato di idoneita' al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ; e) copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino. 2. Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'. 3. Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . Art. 91-octies (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies. Art. 91-nonies (Limiti di operativita' del servizio). - 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10. Capo III-quater Unita' da diporto a controllo remoto Art. 91-decies (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN. 2. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione. 3. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' suddivisa nelle seguenti categorie: a) "libera": navigazione con unita' condotta a vista per la quale non e' prevista comunicazione o autorizzazione; b) "controllata": navigazione con unita' condotta non a vista, distinta in: 1) tipo A: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; 2) tipo B: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unita' da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto. 4. L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 5. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice. Art. 91-undecies (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). - 1. Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente. Art. 91-duodecies (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies. Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto Art. 91-terdecies (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto). - 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto. 2. Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio. 3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio. ».
Article 84
1. Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito il seguente: « TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 91-quaterdecies (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018 . 2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). 3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'. Art. 91-quindecies (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso). - 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED. 2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1. 3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018 , mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all' articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Art. 91-sedecies (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali. 2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all' articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 , fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento. ».
Article 85Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative
1. L' articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dal seguente: « Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE. 2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . 3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . ».
Article 86Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato I del presente decreto.
Article 87Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le lettere A e B sono sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato II del presente decreto.
Article 88Modifiche all'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato III del presente decreto.
Article 89Modifiche all'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato IV del presente decreto.
Article 90Modifiche all'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato V del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura il monitoraggio dell'efficacia dei mezzi e delle dotazioni di cui all'allegato V al fine di verificare, sulla base dell'evoluzione tecnologica, la necessita' del loro aggiornamento.
Article 91Allegato V-BIS
1. Dopo l'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito l'Allegato V-BIS di cui all'allegato VI del presente decreto.
Article 92Modifiche all'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.
Article 93Allegato VII-BIS
1. Dopo l'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito l'Allegato VII-BIS di cui all'allegato VIII del presente decreto.
Article 94Modifiche all'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato IX del presente decreto.
Article 95Allegato VIII-BIS
1. Dopo l'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito l'Allegato VIII-BIS di cui all'allegato X del presente decreto.
Article 96Modifiche all'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. L'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' sostituito dall'Allegato XI del presente decreto.
Article 97Allegato XI-BIS
1. Dopo l'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' inserito l'Allegato XI-BIS di cui all'allegato XII del presente decreto.
Article 98Disposizioni abrogative
1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973; b) decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976; c) gli articoli 4, 18 e 43 e gli allegati IX e X del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 .
Article 99Disposizioni transitorie
1. Le dimensioni e il posizionamento delle sigle di individuazione delle unita' da diporto, gia' iscritte nei registri cartacei ma non ancora transitate nell'ATCN, sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 19 in occasione del loro popolamento nel predetto archivio telematico.
2. 2. Le seguenti dotazioni di sicurezza diventano obbligatorie dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio) di cui all'allegato V e VIII; b) scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri di cui all'allegato V; c) tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) di cui all'allegato V e VIII; d) imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) di cui all'allegato V e VIII.
Article 100Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Article 101Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Annex IAllegato I
Allegato I "Allegato I (articolo 36) REQUISITI DI IDONEITA' PARAGRAFO I MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1 1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. A. Affezioni cardiovascolari La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a: . ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico; . patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche: a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico; b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I) . pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria; b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento). . aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW); b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche: 1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto; 2. eta' del paziente maggiore di 50 anni; 3. corretto funzionamento del dispositivo; 4. adesione ai controlli periodici del dispositivo; 5. stima della durata residua della batteria superiore alla validita' prevista da legge della nuova idoneita'; 6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri). B. Malattie respiratorie La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO, il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare e' conforme al modello in annesso 4. C. Diabete In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio e' da considerarsi elevato, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validita' della patente non puo' superare quanto proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che e' conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacita' di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validita' della patente nautica puo' essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che e' conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita' compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. D. Malattie endocrine In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale. E. Epilessia La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validita' della patente nautica non puo' superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. F. Malattie psichiche Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. G. Sostanze psicoattive La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla conduzione di unita' da diporto. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni. H. Malattie del sangue In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale: . malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico. I. Malattie dell'apparato urogenitale La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica puo' essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita' alla conduzione. PARAGRAFO II REQUISITI VISIVI ED UDITIVI A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilita' tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro- otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, e' accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%. B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto e' di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo. D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non puo' eccedere i cinque anni. E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo e' allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia. F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non eccede i cinque anni. G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica. PARAGRAFO III IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto. A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: . encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; . malattie del sistema nervoso periferico; . postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. 2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validita' non superiore a due anni. PARAGRAFO IV IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2 1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l'idoneita' al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle seguenti limitazioni o prescrizioni: . avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica; . navigazione in orario esclusivamente diurno; . navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli; . limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto; . navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa; . limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo; . utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo; . durata inferiore della validita' della patente nautica; . altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari. PARAGRAFO V DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche. 2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validita'. 3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note. Parte di provvedimento in formato grafico
Annex IIAllegato II
Allegato II "ALLEGATO II (articoli 29 e 47) A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta. 2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza. B. CALENDARIO DEGLI ESAMI 1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validita' dichiarano la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'. Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame. 3. La domanda di ammissione agli esami e' archiviata nei seguenti casi: a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione; b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti; c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica; d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato. 4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica. 5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame. 6. Le misure compensative comprendono: a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei candidati; b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica; c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica. 7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita' della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato. 8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame. 9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica."
Annex IIIAllegato III
Allegato III "ALLEGATO III (articolo 33) COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA, DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE A. EQUIVALENZE 1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito, le unita' da diporto nei limiti di seguito indicati: a) navi da diporto: . primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . ufficiale di navigazione del diporto di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 ; . capitano del diporto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . comandante del diporto di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice; . titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori. b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a); . ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . capo barca per il traffico nello Stato. c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b); . capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera; . capitano della navigazione interna; . capo timoniere della navigazione interna; . capo barca della navigazione interna; . conduttore di motoscafi per le acque interne; . timoniere della navigazione interna; . pilota motorista della navigazione interna. d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela: . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe con specializzazione "vela"; . ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela"; . capitano del diporto con specializzazione "vela"; . comandante del diporto con specializzazione "vela". 2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un'unita' da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione. B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE 1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalita' stabilite dalla lettera C del presente allegato: a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validita'; b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all' articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo). C. PROCEDURA DI RILASCIO 1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica. 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita, residenza e cittadinanza di cui all' articolo 46, comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento; c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata; d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata; e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto; f) una marca da bollo secondo il valore vigente."
Annex IVAllegato IV
Allegato IV "Allegato IV (articolo 50) Parte di provvedimento in formato grafico
Annex VAllegato V
Allegato V "ALLEGATO V (articolo 54) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita'). Parte di provvedimento in formato grafico
Annex VIAllegato VI
Allegato VI "ALLEGATO V-BIS (articolo 48, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DIPORTO Parte di provvedimento in formato grafico
Annex VIIAllegato VII
Allegato VII "ALLEGATO VII (articolo 82) Parte di provvedimento in formato grafico
Annex VIIIAllegato VIII
Allegato VIII "ALLEGATO VII-BIS (articolo 82) Parte di provvedimento in formato grafico
Annex IXAllegato IX
Allegato IX "ALLEGATO VIII (articolo 88) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita'). Parte di provvedimento in formato grafico
Annex XAllegato X
Allegato X "ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
Annex XIAllegato XI
Allegato XI "ALLEGATO XI (articolo 88) ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
Annex XIIAllegato XII
Allegato XII "Allegato XI-BIS (articolo 91-septies) Parte di provvedimento in formato grafico