Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 , recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112 » e, in particolare, l'articolo 8, comma 2»; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale » e, in particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante «Approvazione del codice di procedura penale » e, in particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa » e, in particolare, gli articoli 46 e 47; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia »; Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all' articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 , per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento; Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state accolte tutte le osservazioni proposte; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 luglio 2025 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Oggetto
1. 1. In attuazione dell' articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 , con il presente decreto sono definite: a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti; b) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso; c) le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco; d) le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali; e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all' articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 .
Article 2Definizioni
1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 ; b) «Ministero»: il Ministero della giustizia; c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia di comunita' del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; e) «elenco»: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 ; f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 , finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori delle strutture residenziali; g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono un'idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 ; h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g); i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunita' collocata nelle strutture di cui alla lettera g); l) «equipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nell' articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 .
Article 3Formazione dell'elenco
1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalita' per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge.
2. La manifestazione di interesse e' presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uniformi previsti nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall'art. 7.
3. L'iscrizione all'elenco e' subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti e' attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . In qualunque momento il Dipartimento puo' disporre l'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco.
4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo.
5. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.
Article 4Obblighi degli iscritti
1. 1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento: a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco; b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.
Article 5Cancellazione e sospensione
1. 1. Sono cause di cancellazione dall'elenco: a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera a); b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III; c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti; d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'art. 7.
2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne da' comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.
3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.
4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento adottato.
5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di cancellazione puo' essere disposta la sospensione dall'elenco.
Article 6Strutture residenziali
1. 1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in alternativa, di: a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 , recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » con riferimento alle strutture a carattere comunitario; b) strutture che svolgono attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .
Article 7Tipologia dei servizi richiesti
1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneita' alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove e' ubicata la struttura.
2. 2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti: a) idonea accoglienza residenziale; b) servizi di assistenza alla persona; c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunita', diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attivita' intensive di formazione e lavoro, con la possibilita' di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza.
Article 8Requisiti degli enti gestori
1. 1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco in qualita' di enti gestori delle strutture residenziali: a) enti pubblici; b) enti locali; c) enti del servizio sanitario; d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti gia' iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attivita' di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di concerto, intesa o in forma associata.
2. 2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera e), devono possedere i seguenti requisiti: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale ; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell' articolo 20-bis, primo comma, numeri 1) , 2) e 3), del codice penale , con la quale sono state altresi' applicate pene accessorie; d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall' articolo 335-bis del codice di procedura penale ; e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell' articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale .
Article 9Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali
1. Le strutture residenziali gia' autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
Article 10Vigilanza
1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco.
2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.
3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti.
4. 4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria: a) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici; b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunita'.
Article 11
Presupposti soggettivi e modalita' di permanenza nelle strutture residenziali
1. 1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che: a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunita'; b) non dispongano di un domicilio idoneo; c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 235 codice penale o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti congiuntamente.
3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario e' istituito apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che abbiano presentato istanza di misura penale di comunita'.
4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di garantire la fruibilita' del beneficio ad un'adeguata platea di interessati, la retta di permanenza e' a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.
5. Al momento della dimissione dall'Istituto penitenziario, il Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunita' compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da tenere presso la struttura residenziale. All'atto dell'ingresso presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione di impegno e' conservata presso la struttura, anche a disposizione del legale rappresentante dell'ente gestore.
Article 12
Attestazione della disponibilita' del posto con oneri a carico dell'Amministrazione
1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilita' del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.
2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'equipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove e' sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilita' di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all' elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi.
3. 3. La relazione di sintesi dell'equipe e' redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri: a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione del Direttore; b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressivita' etero-diretta verso persone o cose; c) abilita' lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione; d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione; e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo.
4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformita' della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonche' verificata la disponibilita' del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all'Autorita' giudiziaria competente a delibare l'istanza di misura penale di comunita' presentata dal detenuto.
5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio.
6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della struttura residenziale presso cui e' disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell'attestazione. Il suddetto termine di validita' e' espressamente indicato nell'attestazione.
7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e' valutata dall'Autorita' giudiziaria ai fini della delibazione relativa alla disponibilita' di un domicilio idoneo.
8. La decisione dell'Autorita' giudiziaria, anche in caso di rigetto dell'istanza, e' comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.
9. Decorso infruttuosamente il termine di validita' dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'Autorita' giudiziaria, l'attestazione perde i suoi effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna assegna il posto cosi' liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione.
10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorita' giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti.
11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione non assume alcun onere finanziario.
Article 13Meccanismi di controllo della spesa
1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza.
3. 3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle disponibilita' finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri: a) qualita' dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti; b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente nell'attivita' di reinserimento socio-lavorativo dei residenti.
4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge.
5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. La retta e' corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza.
6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma 4, e' rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici puo' rimodulare in corso d'anno il riparto tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto.
Article 14
Modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali
1. Il rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali e' determinato, per giornata di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini dell' articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
2. L'amministrazione procede al recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi del comma 1, al termine della misura penale di comunita', secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 .
Article 15Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3 e' disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.