Preamble Preamble
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 », e, in particolare, gli articoli 10, 124, 125 e 126; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare », di seguito «Codice», e, in particolare: l'articolo 300, comma 1, secondo cui «il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi S.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi ... nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate»; l'articolo 300, comma 2, a mente del quale «salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00»; l'articolo 300, comma 4, secondo cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui le Forze armate, ai sensi del gia' citato comma 1 del medesimo articolo, hanno il diritto all'uso esclusivo, sono individuati «mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; l'articolo 535, comma 1, a mente del quale la societa' per azioni Difesa Servizi S.p.a. e' stata costituita «ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate»; l'articolo 545, secondo cui il Ministero della difesa, «ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate», e' autorizzato «a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della societa' di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati»; l'articolo 1475, comma 1, a mente del quale «la costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa»; l'articolo 1475, comma 2, secondo cui «in deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; l'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), a mente del quale alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' fatto divieto di «assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici , in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », di seguito «Testo unico», e, in particolare, l'articolo 941, che elenca le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 25 luglio 2012, n. 162 , recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell' articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 224 del 25 settembre 2012 (Supplemento ordinario n. 186); Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 29 maggio 2023, n. 149 , concernente modifiche al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell' articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 2023 (Supplemento ordinario n. 37); Ritenuto necessario, alla luce delle intervenute sopravvenienze legislative e dell'inclusione del logo del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito della simbologia istituzionale della Marina militare, promuovere un riassetto ed una razionalizzazione delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico del 25 luglio 2012, n. 162 , e del 29 maggio 2023, n. 149 ; Acquisiti i concerti del Ministero delle imprese e del made in Italy con la nota n. 0000260 dell'8 gennaio 2025 e del Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 13573 del 26 marzo 2025; Udito il parere n. 542/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2025; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio; c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; e) «segno distintivo», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico, ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
Article 2Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate
1. 1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del Codice, il diritto all'uso esclusivo: a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonche' di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonche' di quelle singole parti di essi che di per se' sono idonee a svolgere la funzione identificativa.
2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse.
Article 3Uso a titolo oneroso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi
1. Il Ministero della difesa puo' consentire a soggetti terzi, pubblici o privati, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili, ai sensi dell' articolo 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Il Ministero della difesa, prima di consentire a terzi l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, verifica che il loro previsto utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con le finalita' istituzionali proprie e delle Forze armate, nonche' con l'immagine delle Forze armate.
3. 3. I contratti di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, costituito dall'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate specificatamente indicati, a fronte del quale il terzo rende un corrispettivo in denaro, ovvero fornisce beni o servizi, ai sensi dell'articolo 545 del Codice; b) le modalita' e i limiti di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate da parte del terzo, che comunque non potranno essere concessi in uso per finalita' di natura politica e sindacale, ovvero ai fini della commercializzazione di beni o servizi vietati dalle norme vigenti; c) il divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il diritto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, pena la risoluzione di diritto del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia espressamente consentita, di volta in volta, da una preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; d) il compenso, che puo' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui vanno ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty) avvalendosi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate concessi in uso; e) le modalita' operative per la verifica da parte del Ministero della difesa della corretta corresponsione delle royalty eventualmente stabilite in sede contrattuale, prevedendo obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario, consistenti in rapporti periodici sull'ammontare complessivo del fatturato relativo al bene o servizio commercializzato, corredati della relativa documentazione contabile; f) la durata del contratto; g) le modalita' attraverso le quali il Ministero della difesa verifica il rispetto da parte del terzo delle condizioni e dei limiti di uso dei segni distintivi dei quali sia stato consentito l'uso, che comunque dovranno prevedere: 1) l'obbligo del licenziatario di produrre all'Amministrazione, prima della commercializzazione del bene, ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, un esemplare del bene o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'attivita' da svolgere; 2) la facolta' dell'Amministrazione di procedere, previa intesa con il licenziatario, a verifiche dirette nei luoghi di produzione o di commercializzazione dei beni, ovvero di svolgimento dell'attivita' che comporta l'uso dei segni distintivi delle Forze armate; 3) l'applicazione di penalita' per l'inadempimento degli obblighi di cui al numero 1) ovvero dell'intesa di cui al numero 2); h) le condizioni, ivi inclusi gli eventi sopravvenuti al perfezionamento dell'atto negoziale, che possono essere di nocumento all'immagine, al prestigio o alle finalita' istituzionali delle Forze armate, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Le attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione del terzo licenziatario, salvo che esse siano state affidate dal Ministero della difesa alla societa' Difesa Servizi S.p.a., sono svolte dalle strutture individuate dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore delle Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi sono riconducibili.
Article 4Uso a titolo gratuito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi
1. Il Ministero della difesa puo' motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalita' di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico e comprovato interesse pubblico.
Article 5Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate
1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del Testo unico, e' consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialita' della Forza armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, l'utilizzo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento, e' consentito nei limiti di cui all'articolo 1476-quater del Codice e alle disposizioni di cui al regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del medesimo Codice.
Article 6Proventi
1. Fatti salvi i casi in cui l'attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate sia svolta attraverso la societa' Difesa Servizi S.p.a. o il corrispettivo sia erogato in beni e servizi di valore corrispondente, il licenziatario e il sub-licenziatario versano le somme dovute alla Tesoreria dello Stato, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e rendono la relativa quietanza alle competenti strutture del Ministero della difesa, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Article 7Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro della difesa del 25 luglio 2012, n. 162 , come modificato dai decreti del 2 agosto 2017, n. 144, e del 29 maggio 2023, n. 149.
Article 8Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Article 1Denominazioni
Denominazioni, anche sotto forma di logo, di cui le Forze armate esercitano il diritto all'uso esclusivo DENOMINAZIONI Forze armate Esercito Eercito italiano Marina militare Aeronautica militare Frecce tricolori Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) Arma dei carabinieri Carabinieri La Benemerita LOGHI Parte di provvedimento in formato grafico