Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 , recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 26, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all' articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 »; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 , recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 , recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 » e, in particolare, l'articolo 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80 , recante «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 , delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota del 26 marzo 2026; Adotta il seguente regolamento:
Article 1
Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale di cui all' articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' sul proprio sito internet istituzionale, indice una selezione per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge n. 394 del 1991 , l'iscrizione all'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.
Article 2Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. 1. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'universita' statale della Repubblica italiana o presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente normativa. A pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza sono dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, fatta salva la possibilita', per il candidato medesimo, di richiedere l'ammissione alla selezione con riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
2. 2. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, e' richiesto, altresi', il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere dirigente appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita'; b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, incarichi di servizio correlati alla tutela dell'ambiente e della biodiversita'; c) sia in possesso di conoscenze e comprovata professionalita', anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell'ambiente e della biodiversita', desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le concrete esperienze di lavoro siano state maturate presso amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei anni di cui al primo periodo e' ridotto a tre anni.
3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , da rendere sul Portale di cui all' articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo il candidato attesta altresi' se sia o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvi gli effetti della riabilitazione, indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se riportate in primo grado di giudizio, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate o quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.
Article 3
Commissione di valutazione e giudizio di idoneita'
1. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' nominata la Commissione per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della parita' di genere ai sensi dell' articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 . La partecipazione dei membri alla Commissione non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente e' scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili. I restanti due componenti sono scelti tra: a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che risultino aver maturato un'esperienza professionale, di almeno sei anni, in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita'; b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.
2. La valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalita' di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 possono essere integrate con il bando di cui all'articolo 1.
3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano un punteggio non inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2.
Article 4
Cause di inconferibilita', cancellazione e sospensione dall'Albo
1. 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni; c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; d) hanno riportato sentenze penali di condanna o sentenze pronunciate ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale che dispongono l'applicazione di pene accessorie, ancorche' non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione, nonche' per i reati previsti dal libro secondo, titolo VI-bis, del codice penale , ancorche' nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
2. Il Ministero, previo contradditorio, dispone motivatamente la cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sopraggiunga il collocamento in posizione di quiescenza del soggetto interessato, ovvero nel caso in cui il medesimo sia sottoposto o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 , salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ciascun soggetto iscritto e' tenuto a comunicare al Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.
4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.
Article 5Disciplina transitoria e abrogazioni
1. I direttori in carica e i soggetti gia' iscritti nell'Albo alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono iscritti di diritto nell'Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo.
2. I direttori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento permangono nelle loro funzioni fino alla cessazione della relativa nomina.
3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e' abrogato.
Article 6Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.