Preamble Preamble
Article 1Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Article 2Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Article 2-bis(( (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).))
Article 3Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Article 3-bis(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)
Article 4Disposizioni concernenti termini in materia di salute
Article 5Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 , riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
3. All' articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all' articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
4-ter. 4-ter. All' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e' prorogato al ((31 dicembre 2026)) .
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all' articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 .
4-septies. Sono prorogate fino all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 . Conseguentemente, il decreto di cui all' articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Article 5-bis(( (Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso). ))
Article 6Proroga di termini in materia di cultura
Article 7Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All' articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 , in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. 2. All' articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»; b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
4. All' articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.».
4-bis. All' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
4-ter. All' articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
4-quater. 4-quater. All' articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova"; b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1"; c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate".
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All' articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
4-septies. 4-septies. All' articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo: 1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026"; 2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse; b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice"; c) al comma 2-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 , in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.
4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell' articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnanti, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025. (6)
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all' articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all' articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga ((entro il 31 ottobre 2026)) . Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 ha disposto (con l'art. 9, comma 3-sexies) che "Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore eta' per lo svolgimento dell'attivita' di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , comunque non oltre il 1° ottobre 2026".
Article 8Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Article 9Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
Article 10Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
Article 10-bis(( (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004) ))
Article 11Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All' articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All' articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2026, N. 26)) .
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all' articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all' articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All' articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 , le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.
2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all' articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All' articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-octies. All' articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A..
Article 12Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Article 13Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Article 14Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
Article 15Proroga di termini in materia di sport
Article 16
Article 17Proroga di termini in materia di editoria
Article 17-bis(( (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). ))
Article 18Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
Article 19Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
Article 19-bis(( (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). ))
Article 19-ter(( (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990). ))
Article 19-quater(( (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilita'). ))
Article 20
Article 20-bis(( (Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile). ))
Article 21Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza
Article 21-bis(Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia)
1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , non si applica per gli anni 2025 ((, 2026 e 2027)) .
Article 22Entrata in vigore
Annex 1Tabella 1
Tabella 1 (( (articolo 4, comma 11) )) Regione/Provincia Autonoma Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici Quota per prestazioni aggiuntive ((personale)) ((sanitario del)) ((comparto)) ((sanita')) PIEMONTE 7.457.455,41 3.046.002,91 VALLE D'AOSTA 213.523,03 87.213,63 LOMBARDIA 17.088.974,95 6.980.003,85 PA BOLZANO 890.330,11 363.655,96 PA TRENTO 925.829,67 378.155,78 VENETO 8.365.075,50 3.416.720,98 FRIULI VENEZIA GIULIA 2.102.983,04 858.964,90 LIGURIA 2.694.291,04 1.100.485,07 EMILIA-ROMAGNA 7.674.461,42 3.134.639,17 TOSCANA 6.415.947,92 2.620.598,45 UMBRIA 1.504.016,25 614.316,50 MARCHE 2.591.185,08 1.058.371,37 LAZIO 9.811.661,79 4.007.580,17 ABRUZZO 2.216.923,14 905.503,82 MOLISE 512.342,28 209.266,56 CAMPANIA 9.488.680,64 3.875.658,29 PUGLIA 6.763.865,89 2.762.705,78 BASILICATA 934.590,02 381.733,95 CALABRIA 3.187.014,99 1.301.738,52 SICILIA 8.263.322,30 3.375.159,81 SARDEGNA 2.782.525,54 1.136.524,52 TOTALE 101.885.000,00 41.615.000,00