Preamble Preamble
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Article 1
1. 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: « ventiquattro » e' sostituita dalla seguente: « trentasei »; 2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente: « 5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 , concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi »; c) all'articolo 15, comma 2: 1) alla lettera a), numero 1), la parola: « diminuzione » e' sostituita dalla seguente: « revisione »; 2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: « e revisione » e le parole: « a distanza » sono soppresse; d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: « m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio »; e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».